Valutazione storica (seconda parte)

Calvino su regno e legge di Cristo

Scrittori dei Due Regni fanno spesso appello agli scritti di Giovanni Calvino per sostenere la dottrina 2K, pur riconoscendo onestamente che Calvino non è sempre stato coerente con ciò che affermano di credere veramente. VanDrunen tenta una serie di cose nel suo Natural Law and the Two Kingdoms. In primo luogo, cerca di mostrare una forte continuità tra Calvino e la tradizione cattolica romana medievale della “legge naturale” in Tommaso d’Aquino e nei suoi seguaci. Secondo, cerca di mostrare la somiglianza tra Calvino e Lutero per quanto riguarda la teoria luterana del 2K.

Considereremo se Calvino sottoscrive questa recente visione della società a due regni e se aderirebbe alla recente versione della legge naturale come suo sistema etico.

Le Istituzioni di Calvino: Due Regni o Sovranità di Sfera?

In generale, troviamo che le affermazioni di VanDrunen non siano sostenute da molti esperti su Calvino [1]. VanDrunen scrive: “Calvino, quindi, potrebbe attribuire alla legge naturale sia un ruolo completamente negativo che un ruolo notevolmente positivo non a causa di incoerenze interne ma perché la prima era valida per il regno di Cristo e la seconda per il regno civile”, con la prima come il “Celeste” e quest’ultima come “terrena”, intesa in senso “escatologico” [2]. Ma Cornel Venema generalmente valuta che “l’interpretazione di VanDrunen della visione di Calvino dei rispettivi ruoli della legge naturale e della Scrittura nel duplice governo dei credenti sia particolarmente difettosa” [3].

Palmer in un precedente articolo di Pro Rege, “Calvin the Transformationist and the Kingship of Christ”, commenta:

Questo saggio sostiene che sebbene Calvino insegni una dottrina residua dei due regni, la signoria di Dio e la regalità di Cristo sono più determinanti per la teologia di Calvino. Il trasformismo storico di Calvino e del Calvinismo è spiegato in gran parte dalla teologia di Calvino del governo universale di Dio e di Gesù Cristo [4].

Da parte sua, VanDrunen identifica almeno due aree di differenza tra le opinioni di Calvino e Lutero sui “2K”, ma alla fine crede che “la teologia 2K di Calvino assomigli alla teologia dei due regni di Lutero”, e Calvino ha “più che altro una teologia 2K tipo quella di Lutero intersecata da una teoria delle due spade simile a quella di Gelasio” [5]. Di conseguenza, Calvino e il Calvinismo cessano di avere una visione distintiva della società, della politica o della cultura. Il punto di vista di Calvino diventa solo una variazione interessante nella “più ampia tradizione cristiana”, vale a dire che le differenze tra Calvino e il romanismo o il luteranesimo non sono che variazioni su un tema. Apparentemente la Riforma Calvinista fu solo un modesto adattamento del romanismo e del luteranesimo. La storia ci dice il contrario. Palmer ancora:

Nelle sue fasi iniziali la teologia di Calvino fu fortemente influenzata da quella di Lutero. … È vero, però, che in Calvino sia presente una dottrina dei due regni. La troviamo insegnata esplicitamente in due punti nell’edizione finale del suo magnum opus. Nelle Istituzioni 3. XIX. 15 Calvino postula “un duplice governo (regimen)” in una persona, una spirituale e l’altra politica. Questi due regni possono anche essere chiamati “giurisdizione” spirituale e temporale “(iurisdictio)”; o “il regno spirituale (regnum spirituale)” e “il regno politico (regnum politicum)”. Quindi, in una persona ci sono “due mondi, sui quali diversi re e diverse leggi hanno autorità”. È interessante notare che l’enfasi è prima di tutto sui governi, o regole, e solo in secondo luogo sui regni. Il secondo riferimento esplicito è all’inizio delle Istituzioni 4. XX, dove leggiamo ancora di un duplice governo (regimen), che viene poi definito come “regno spirituale di Cristo (regnum) e giurisdizione civile (ordinationem)”. Vediamo ancora una volta che l’enfasi è sulla regola o sul governo; anche la parola regnum può essere tradotta come regola, o autorità, e non solo regno, o regno [6].

Come dovremmo quindi comprendere le affermazioni di Calvino che sembrano sostenere la teoria 2K? Il riferimento a Istituzioni, libro 3 è usato a supporto della visione che Calvino sostenesse la prospettiva 2K. Il contesto è tuttavia significativo. È discusso, non in una sezione sulla chiesa e lo stato o il regno, ma piuttosto sulla “libertà cristiana” come sottosezione della dottrina dell’opera dello Spirito Santo. Dopo aver discusso la natura della salvezza in Cristo prima di trattare un aspetto dell’etica cristiana, qui Calvino scrive principalmente per confutare le opinioni degli anabattisti che stavano cercando di respingere il governo civile a causa della loro incomprensione della libertà cristiana. Calvino spiega che la nostra libertà in Cristo non ci rende liberi da tutte le istituzioni umane, ma è piuttosto un privilegio spirituale che abbiamo nei confronti della legge di Dio, intesa come un patto.

Per confutare gli anabattisti, Calvino sostiene che il regno di Cristo e il governo civile non sono contrari l’uno all’altro, anche se il regno di Cristo è un “regno interiore” “spirituale” (Istituzioni 3. XX. 2). Ci dice che i governanti civili dovrebbero decretare la giustizia, poiché “l’autorità civile è, agli occhi di Dio, non solo sacra e lecita, ma la più sacra, e di gran lunga la più onorevole, di tutte le posizioni nella vita mortale” (3. XX. 4). Sostiene anche che i magistrati civili devono “baciare il Figlio” e governare come cristiani (Salmo 2:12). Non devono abdicare; anzi, sono i patroni dei devoti adoratori di Dio, perfino le madri che allattano e i padri che allattano la Chiesa (3. XX. 5). Tutti gli uffici magisteriali sono “ordinanze di Dio” (3. XX. 7), indipendentemente dalla forma di governo (3. XX. 8). Anche i magistrati civili sono dèi [nota: una designazione religiosa], come Calvino cita dal Salmo 82 (3. XX. 4).

Calvino traccia una distinzione generale tra giurisdizioni spirituali e temporali. Il suo primo riferimento alle “giurisdizioni” è importante, perché mostra ciò che è più importante nella sua mente. La sua affermazione dovrebbe essere interpretata nel senso non di due distinte aree di esistenza, ma piuttosto di due tipi di governo: ecclesiastico e civile. Questo è chiaro quando delinea le aree delle rispettive giurisdizioni. Venema osserva: “È significativo che Calvino utilizzi principalmente i termini regimen e iurisdictio in questo passaggio, e solo secondariamente parli del regnum che corrisponde ad essi. È più accurato, quindi, parlare della dottrina di Calvino di un “doppio governo” o “giurisdizione”, piuttosto che principalmente di due “regni” o “regni” separati” [7]. Il termine può riferirsi propriamente a ciò che è stato più appropriatamente chiamato “sfere di autorità” ed è quindi propriamente inteso come connesso alla visione neo-calvinista della sovranità delle sfere.

Calvino dice davvero che queste due giurisdizioni possono essere chiamate il regno spirituale e il regno civile. Il suo obiettivo, tuttavia, non è quello di gettare le basi per la sua teoria sociale in un ampio punto di vista 2K inteso come spirituale e secolare. Venema commenta ancora:

Il linguaggio dei “due regni” di Calvino non si riferisce tanto a due mondi o regni separati quanto a un duplice governo di Dio sulla condotta dei credenti … Mentre VanDrunen interpreta il linguaggio dei “due regni” di Calvino in termini spaziali, come se fossero principalmente due regni separati della vita e della condotta umana, l’enfasi di Calvino è sul duplice modo in cui Dio governa la condotta dei credenti in cui queste due giurisdizioni coesistono”. (14)

Infatti, “In Calvino, il governo spirituale e il governo civile di Dio non sono indipendenti l’uno accanto all’altro” (16). Non sono due domini o regni separati ermeticamente. W. Stanford Reid sostiene: “Mentre Calvino è ansioso di preservare la chiesa da interferenze politiche, è allo stesso tempo altrettanto convinto che la chiesa non dovrebbe intromettersi nella particolare area di autorità dello Stato. Essendo Cristo sia capo della chiesa che re dei re, le sfere di entrambi gli sono direttamente soggette” [8].

Timothy Palmer osserva:

Calvino sta qui descrivendo due tipi di governo nella società: chiesa e stato, per usare il linguaggio contemporaneo. Il governo della Chiesa è diverso dal governo civile. La chiesa governa mediante la Parola; lo Stato governa mediante le leggi civili e la spada. La politica di Calvino qui assomiglia alla sovranità della sfera di Abraham Kuyper e alla separazione americana tra chiesa e stato. Naturalmente, in questi passaggi c’è una dualità, e persino un linguaggio dualistico. Tuttavia, la teologia dei due governi, o dei due regni, di Calvino è più mite di quella di Lutero. Calvino non ha il dualismo legge-vangelo di Lutero; il contrasto tra il cristiano personale e il cristiano nella società è molto meno pronunciato; e, cosa più significativa, Gesù Cristo nella teologia di Calvino non è escluso dal regno politico. La teologia di Lutero è più dualistica di quella di Calvino.

Se c’è una dottrina dei due regni in Calvino, questa dottrina dovrebbe essere intesa insieme all’autorità assoluta e universale di Gesù Cristo su entrambe le sfere, o regni. Lutero escludeva Cristo dal regno temporale; Calvino pose Cristo su entrambi i regni [9].

Il regno di Cristo (Regnum Christi)

Palmer prosegue descrivendo un tema biblico chiave usato da Calvino che non è realmente considerato da VanDrunen:

Il punto di vista di Calvino sul regno di Cristo è stato discusso in molti posti, ma la discussione nel Libro 2 delle Istituzioni può servire come sintesi. Sebbene la sua risurrezione sia l’inizio della sua glorificazione, Cristo “ha veramente inaugurato il suo regnum solo alla sua ascensione al cielo”. Fu allora che iniziò “a governare il cielo e la terra con un potere più immediato”. La sessione alla destra del Padre è direttamente collegata con l’ascensione. Quindi, “Cristo fu investito della signoria [dominio] sul cielo e sulla terra ed entrò solennemente in possesso del governo affidato a lui. . . finché non scenderà nel giorno del giudizio”. Lo scopo della sessione è che “sia le creature celesti che quelle terrene possano guardare con ammirazione la sua maestà, essere governate dalla sua mano, obbedire al suo cenno del capo e sottomettersi al suo potere”.

Qui si è colpiti dalla natura universale del regno di Cristo. Il cielo e la terra sono governati da Cristo; tutta la creazione è sotto il suo dominio. Ovviamente la chiesa è il centro del suo regno. Tuttavia, quando la chiesa è chiamata regnum Christi, il riferimento è alla chiesa visibile o a quella invisibile? Questo regno universale di Cristo deve essere limitato alla forma istituzionale della chiesa visibile? Sicuramente il regno di Cristo è più ampio della chiesa visibile. Sicuramente il regno di Cristo ha un impatto su tutta la vita, specialmente attraverso la vita dei cristiani sia all’interno che all’esterno della chiesa visibile.

Per Calvino, il regnum Christi è uno strumento ermeneutico o esegetico per comprendere le profezie dell’Antico Testamento. Il regnum Christi è il periodo di tempo tra la prima e la seconda venuta di Cristo, quando Cristo avrebbe regnato dal cielo mediante la sua Parola e il suo Spirito, rigenerando i credenti e facendo sì che obbediscono a Dio. La chiesa visibile può essere al centro di questa obbedienza; ma il regno di Cristo non è in alcun modo limitato a questa chiesa istituzionale. L’autorità di Cristo è troppo grande per questo [10].

Calvino sulla legge Morale di Dio

Nell’Istituzione non c’è un capitolo a parte sulla legge naturale. Calvino fa uso del termine nell’ultimo capitolo sul governo civile (4. XX. 1-32), ma l’enfasi di VanDrunen su questo concetto in Calvino supera di gran lunga il trattamento dato dal riformatore, e ci legge più di quanto ci sia effettivamente. È quindi necessario discutere la visione della legge di Calvino nel contesto della sua dottrina dello Stato.

Molto di ciò che dice Calvino è diretto contro gli anabattisti, che non solo disprezzavano il governo civile, ma sostenevano che a meno che lo Stato non fosse governato dall’intera legge mosaica, non sarebbe un governo civile che merita la nostra obbedienza. Secondo loro, un governo civile senza il sistema politico mosaico è “carnale”, e quindi per natura ai ferri corti con il regno spirituale di Cristo. Questo non significa che gli anabattisti abbiano fatto una campagna per il ripristino del sistema politico ebraico; significa che per loro, a meno che la forma esatta del governo civile non sia specificata nella Scrittura, questo non è valido, se non illegittimo.

Nelle Istituzioni 4. XX. 9 Calvino ci dice che i governanti civili sono responsabili di far rispettare “entrambe le tavole della legge”. Per adempiere a questo mandato, i governanti devono iniziare con la religione e il culto divino. Dice che “nessun sistema politico (governo civile) può essere stabilito con successo a meno che la pietà non sia il suo interesse primario”. Poi fa appello all’Antico Testamento, dove il re avrebbe dovuto “scrivere per suo uso in un libro una copia di questa legge” (Dt. 17: 16-20).

Scrivendo contro gli anabattisti, afferma che esiste la “legge comune delle nazioni” che è sia religiosa che mosaica, “Alcuni infatti negano che uno Stato possa essere retto in modo conveniente qualora, abbandonando la legislazione mosaica, sia governata sulla base di leggi comuni alle altre nazioni. Lascio ad altri il compito di valutare quanto sia perniciosa questa opinione e pericolosa. Mi basterà mostrare ora il suo carattere di assoluta falsità e assurdità” (4. XX. 14). Il suo significato è che possiamo avere un governo legittimo senza la legge scritta di Mosè perché un tale governo dimostrerebbe la sua validità operando secondo “leggi comuni alle altre nazioni” (4. XX. 14).

Quindi Calvino distingue tra la legge morale, la legge cerimoniale e le leggi giudiziarie di Mosè. Spiega che la legge morale ci dice di adorare Dio e di amarci l’un l’altro. La legge cerimoniale è abrogata. E le leggi giudiziarie di Mosè “sono rimosse” in modo che “i doveri e i precetti della carità possano ancora rimanere perpetui” (4. XX: 15). Qual è dunque la legge morale? Calvino risponde:

Ora, non essendo la legge di Dio, che definiamo morale, se non una testimonianza della legge naturale e della coscienza che nostro Signore ha impresso nel cuore di ogni uomo, non c’è dubbio che in essa sia pienamente manifesta quella giustizia di cui discorrevamo. È necessario pertanto che lo scopo, la norma, il fine di ogni legge sia rappresentato unicamente da questa giustizia. D’altra parte le leggi che risulteranno adeguate a questa norma, tendenti a questo scopo e saranno mantenute entro questi limiti, non ci debbono dispiacere quand’anche differissero dalla legge mosaica o fra di loro (4. XX. 16).

La definizione di Calvino di “legge naturale” include punizioni non solo per omicidio, furto, adulterio e falsa testimonianza, ma “idolatria, sacrilegio contro il nome di Dio, bestemmie contro la sua verità e altri reati pubblici contro la religione …” (4. XX. 3) Che questi peccati debbano essere puniti dallo Stato rispecchia il diritto comune delle nazioni. Quindi, trattando la legge di Mosè stessa, Calvino scrive che “il Signore non l’ha data per mano di Mosè perché fosse promulgata in tutti i paesi e applicata ovunque …” (4. XX. 16). Il significato di Calvino è inequivocabile: insegna che Dio non voleva che la legge di Mosè fosse diffusa tra le nazioni per essere applicata.

Calvino utilizza una serie di termini che devono essere definiti: “legge morale”, “equità”, “legge naturale”, “legge comune delle nazioni”. Quando parla della “legge di Mosè” non è sempre chiaro se si rivolga alla legge scritta di Mosè o “l’opera della legge” scritta nel cuore di ogni uomo. Ma è chiaro che le tavole di pietra del Sinai e le due tavole della legge incise nel cuore dell’uomo sono la stessa legge.

Gli anabattisti sostenevano che la legge di Mosè non si estendesse oltre le due tavole di pietra, rendendola così l’unica caratteristica del patto del Sinai. Ma Calvino credeva che la legge morale di Dio si rispecchi nella “legge naturale”, che era la “legge comune delle nazioni”, e in quella che Paolo chiamava “l’opera della legge” nel cuore di tutti gli uomini. È in questa legge naturale che scopriamo ciò che Calvino chiama “equità” (sebbene in altri scritti citi la regola d’oro come “equità”). La distinzione che fa è la distinzione tra Bibbia in mano e Bibbia nel cuore. Così ha insegnato che le leggi cerimoniali e le leggi giudiziarie di Mosè sono state “abrogate”, “tolte” – queste ultime in modo che “i doveri e i precetti della carità possano ancora rimanere perpetui” (4. XX. 15). Quindi, Calvino si oppose a una teocrazia basata sulle leggi giudiziarie di Mosè.

Da Calvino sono chiari cinque punti che influenzano il dibattito 2K: (1) Sebbene lo Stato debba operare sulla base della “legge naturale”, questo deve essere compreso nel contesto di una visione del mondo biblica. La legge naturale non è una legge data dalla Natura ma da Dio, e quindi riflette entrambe le tavole dei Dieci Comandamenti. (2) Lo Stato dovrebbe essere un “governo cristiano” che opera sulla base della legge di Dio. Non c’è antitesi tra la Chiesa e lo Stato, anche se la Chiesa è il “regno spirituale di Cristo” e l’altro no. (3) Lo scopo dello Stato è promuovere la “pietà” (4. XX. 2). (4) I magistrati civili devono “baciare il Figlio”, come Calvino cita Salmo 2:12 e poi commenta che le autorità civili devono “sottomettere a Cristo il potere di cui sono stati investiti, affinché Lui solo possa dominare tutto” (4. XX. 5 ). Se sono cristiani, non devono abdicare, ma governare come monarchi cristiani, cioè in nome del Vangelo. (5) L’autorità civile è “la più sacra, e di gran lunga la più onorevole, di tutte le posizioni nella vita terrena” (4. XX. 4). Calvino parla di governatori civili come “vicari” e “deputati” di Dio”, che occupano un “sacro ufficio” (4. XX. 6, 9).

Calvino non disprezza da nessuna parte l’uso della “legge morale” dei dieci comandamenti scritti, anche se può enfatizzare la sua continua operatività nella legge naturale. Qualunque sia la risposta, è chiaro che Calvino ha insegnato che anche se la legge naturale senza la Bibbia era la sola norma delle nazioni, quella includeva comunque entrambe le tavole, perché “scopo di questo governo temporale è invece garantire e mantenere il servizio di Dio, la pura religione, la dottrina, custodire la chiesa nella condizione della sua integrità” (4. XX. 2).

La proposta 2K non può essere sottoscritta dalla teologia di Calvino. Meredith Kline, per esempio, ha sostenuto che solo la chiesa è santa, ma Calvino dice che le autorità civili sono “le più sacre” (4. XX. 4). Inoltre, in contrasto con Kline e altri sostenitori del 2K, Calvino sostiene l’applicazione della prima tavola della legge alla società, cioè l’adorazione di Dio (che Kline chiamerebbe “mostruosa” e Horton “l’eresia del Costantinismo”). Postula la punizione non solo degli adulteri e dei ladri, ma anche degli idolatri (4. XX. 3). È chiaro che si aspetta che la Chiesa prema le rivendicazioni di Cristo sullo Stato, cioè usando il gergo 2K: essere “trasformatori”. E si aspetta anche che i magistrati civili trasformino il corpo politico, assegnando al governo civile “il dovere di stabilire correttamente la religione” (4. XX. 3), mentre si oppone all’idea di “attribuire agli uomini il diritto di creare, a loro piacimento, leggi concernenti la religione e il modo di adorare Dio” (4. XX. 3).

Tuttavia Calvino non dice specificamente alla Chiesa di vietare o di imporre all’autorità civile i dieci comandamenti scritti. Perché no? Ci sono varie possibilità che sono state dibattute, ma potremmo fare una semplice affermazione: il pensiero di Calvino era un inizio, ma non la conclusione finale riguardo al pensiero sociale e culturale riformato. Le sue opinioni giocano un ruolo iniziale cruciale, ma non possono essere considerate la fine di una comprensione riformata dell’etica.

Qualunque cosa si possa dire sulle opinioni di Calvino riguardo all’applicazione della legge di Dio, era assolutamente per la morte a tutte le forme di idolatria pubblica. Discutendo principalmente dalla premessa del Vangelo, in una delle sue ultime lettere alla regina di Navarra nel 1563, scrisse:

Per tutti coloro che hanno qualche dominio è anche ingiunto di purificare i loro territori da ogni tipo di idolatria e corruzione, con la quale viene contaminata la purezza della vera religione. E quando San Paolo comanda di pregare per i re e per tutti coloro che detengono l’autorità, non è senza motivo che aggiunge questo motivo: “Affinché possiamo vivere sotto di loro in tutta pietà e onestà”. Prima di parlare delle virtù civili, ingiunge il timore di Dio, con il quale significa che l’ufficio dei principi è di assicurarsi che Dio sia adorato con purezza [11].

Un altro punto deve essere affermato: Calvino non ha insegnato che il governo mediatorio del Dio-uomo Cristo sia mirato solo alla Chiesa, escludendo tutto il resto. Calvino non ha neppure indebolito o enervato il mandato culturale della sua costante rilevanza come comando di Dio per il cristiano da attuare nel qui e ora. Per quanto riguarda il governo celeste di Cristo su tutto quale esaltato Dio-uomo, egli scrisse (nel contesto della Cena del Signore): “E per esprimere questo in una forma ancora più palpabile, ho utilizzato il banale detto delle scuole, che Cristo è intero ovunque … in altre parole, in tutta la sua persona di Mediatore riempie il cielo e la terra, sebbene nella sua carne sia in cielo …” [12] (enfasi aggiunta)

Un’altra volta scrisse: “Non neghiamo che l’intero e integrale Cristo nella persona del Mediatore riempia il cielo e la terra …” (557-58). E per quanto riguarda il significato di “riempire”, spiega Calvino, “poiché riempire spesso significa adempiere, qui può essere inteso così. Perché Cristo con la sua ascensione al cielo è entrato in possesso del dominio datogli dal Padre, cioè per governare tutte le cose con la sua potenza ” (558).

In sintesi, notiamo che Calvino cerca di sviluppare una dottrina biblica dello Stato. Grazie al suo background come avvocato formato in un contesto europeo e rinascimentale, ha interagito con le teorie del diritto esistenti e su come mettere in relazione la legge biblica con la tradizione tomista della legge naturale.

La visione di Calvino della legge Naturale

Calvino usa il termine “legge naturale”? Sì. Intende con ciò la stessa cosa degli antichi stoici, di Tommaso d’Aquino e Ugo Grozio? No. Sarebbe stato meglio se gli scrittori di 2K avessero fornito definizioni chiare di ciò che Calvino intende per legge naturale e l’avessero confrontato con una definizione generale. Non è chiaro come VanDrunen veda Calvino arrivare alla legge naturale quando dice che “identificava la legge naturale con il decalogo”[13], il che impone la domanda: “La legge morale è rivelata dalla natura o dalla rivelazione?”

VanDrunen osserva giustamente: “Tommaso fondò la sua spiegazione della legge naturale nella realtà della legge eterna, che è la ragione o il piano divino dell’universo esistente nella mente di Dio. La legge naturale è la partecipazione della ragione umana alla ragione divina come legge eterna” (105). Continua dicendo: “Calvino non scrive mai della legge naturale in questo modo”. La “legge eterna” a cui si fa riferimento qui non è quella della legge biblica, ma il concetto greco di legge che trascende non solo il mondo ma Dio stesso. Ma questo tipo di razionalismo platonico non è la cornice della visione del mondo in cui Calvino parla della legge naturale. E se Calvino non accetta una tale concezione “panteistica” della ragione o della legge, come può allora VanDrunen dire: “Calvino in molti importanti aspetti condivideva la preoccupazione della tradizione tomista di trovare la fonte sostanziale della legge naturale nella natura stessa di Dio” (103). È davvero così, che “la teologia naturale di Calvino mostra molte somiglianze con quella delle tradizioni medievali, inclusa la tradizione realista di Tommaso d’Aquino”? (98). Il punto di vista di Dio è fondamentale per tutto il resto. La visione di Dio di Tommaso non può essere riconciliata con la visione biblica di Calvino. Quindi la proposta di spingere una legge naturale indefinita sulla tradizione riformata è storicamente disonesta.

Non dobbiamo concludere che le opinioni di Calvino sulla legge naturale debbano essere semplicemente respinte in quanto elemento estraneo. Anche se non dovremmo custodire (enshrine) tutto ciò che disse Calvino, vediamo che stava cercando di unire la legge naturale e la legge mosaica. Anche se non ha avuto successo del tutto, aprì la strada alla successiva tradizione Riformata che fu di enfatizzare gli “ordinamenti creazionali” di Dio. Calvino non fu l’ultima parola.

È significativo che una delle ultime opere che Calvino scrisse fu la sua Armonia dell’Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio (1563, l’anno prima di morire) 14. Questa aumenta la trattazione di Calvino della legge di Dio nelle Istituzioni e nei suoi 200 sermoni sul Deuteronomio (1555). I promotori di 2K non hanno preso seriamente in considerazione il significato del suo lavoro finale. L’Armonia è uno dei primi tentativi di codificare le leggi mosaiche secondo l’ordine del Decalogo. Crediamo che questo ponga un’enfasi distintiva per il pensiero sociale e l’etica riformati, enfatizzando non la legge “naturale” ma quella biblica.

Concludiamo che, sebbene la visione di Calvino dello Stato e della legge sia complessa, vediamo che non deve essere identificata con la tradizione tomista/cattolica romana; piuttosto, stava cercando di portare l’insegnamento della Scrittura a incidere sul suo tempo. Lavorando realisticamente all’interno delle strutture sociali e giuridiche esistenti, è un riformatore non solo della teologia ma anche del regno socio-politico. Lungi dall’essere un osservatore disimpegnato, molti hanno osservato che Calvino era un trasformatore sia della cultura che della società.

Calvino era un trasformazionista?

Timothy Palmer pone la questione più ampia dell’approccio globale di Calvino alla cultura. Le sue conclusioni sono le seguenti: “Non è necessario dire che Calvino era un trasformazionista. La città di Ginevra ai suoi tempi è una prova sufficiente. Grazie alla sua influenza la città fu profondamente cambiata. Se la trasformazione sia stata in meglio o in peggio è ancora oggetto di dibattito; che sia successo è ovvio” [15].

Egli cita una serie di prove storiche: “L’elogio di John Knox è ben noto. Nel 1556 definì Ginevra ‘la più perfetta scuola di Cristo che sia mai stata sulla terra dai tempi degli Apostoli’. Solo qui ‘le maniere e la religione … furono così sinceramente riformate’. Chiaramente ci fu trasformazione” (36) .

Le prove si trovano anche qui:

Le lettere di Calvino rivelano anche il desiderio che l’Europa venga trasformata. Le sue lettere ai principi e ai governanti esprimono il suo desiderio di un cambiamento radicale. Tuttavia, alla fine della sua vita, era sobrio sulla possibilità di un cambiamento politico. Il 31 luglio 1562, dal pulpito disse che “la giustizia e il giudizio sono una regola universale che si applica a tutti. Significa governarsi per trattare tutti in modo equo e corretto, e significa opporsi e resistere al male ogni volta che è necessario dare sollievo a persone povere e afflitte”; tuttavia, i principi del suo tempo erano troppo avidi, credendo di “avere totale licenza di divorare i loro poveri sudditi” (36).

Palmer conclude:

C’è, quindi, una differenza decisiva tra Lutero e Calvino. La dottrina dei due regni di Lutero portò a un atteggiamento conservatore verso il coinvolgimento nella società; ma l’insegnamento di Calvino della regalità di Cristo e della sovranità di Dio ha portato a un impegno trasformazionista con la società. … Naturalmente, c’è un dualismo persistente presente nella teologia e nel linguaggio di Calvino. Tuttavia, limitare il regno di Cristo alla chiesa visibile e non allo Stato non significa leggere correttamente Calvino. Forse dovremmo riconoscere una tensione irrisolta tra la regalità universale di Cristo e il regno di Cristo come la Chiesa. Tuttavia, suggerire che il dualismo natura-grazia sia l’aspetto determinante della teologia di Calvino significherebbe ignorare la vasta evidenza primaria e secondaria sulla centralità della regalità di Dio e Cristo nella sua teologia (36-37).

La prospettiva incompleta di Calvino

Nell’analisi che VanDrunen fa di Calvino manca una discussione di temi storici calviniani altrettanto importanti, ovvero la sovranità di Dio, la dottrina della creazione storica, la caduta, il patto, la cristologia, la santificazione e l’escatologia. W. Stanford Reid dice: “Al suo centro giaceva il principio rivoluzionario della sovranità del Dio uno e trino … per Calvino il fondamento dello stato non è l’uomo, né la chiesa, come avrebbero sostenuto alcuni pensatori medievali, ma Dio stesso, che parla mediante la sua Parola e lo Spirito” [16].

Reid mostra anche come la dottrina riformata dell’Alleanza abbia giocato un ruolo fondamentale nel pensiero di Calvino:

L’intero modello di pensiero politico di Calvino si catalizza nel suo concetto di alleanza. … Il patto è in verità il fondamento dell’intera comprensione di Calvino dello Stato. … Al di sopra di ogni altra cosa, l’esempio biblico del patto di Israele con Dio, lo ha portato ad adottare questa interpretazione. Ciò è confermato dai suoi sermoni su 1 Samuele (1561) … Il corretto governo politico è quindi un rapporto pattizio divino-umano … La legge fondamentale della società, cioè la costituzione … dovrebbe essere, infatti deve sempre essere in una certa misura, sulla base delle due tavole della legge divina. (Istituzioni 4. XX. 14-15) 17.

Concludiamo che l’argomento storico per la teologia 2K fallisce nel suo appello a Calvino e manca di capire che esiste una prospettiva sociale- politica-etico-culturale unica che è tipicamente Riformata. VanDrunen non affronta l’autentico sviluppo del Calvinismo e cade nell’errore che ci siano molte versioni autentiche della fede Riformata. È nostra convinzione che la tradizione riformata abbia sviluppato più coerenza nel tempo. Gordon Spykman fornisce delle opinioni di Calvino un quadro storico più accurato:

Troviamo in Calvino una svolta decisiva dalle precedenti visioni costantiniane-medievali della società, basate sulla dicotomia natura- grazia, e strutturate lungo le linee del principio di sussidiarietà di sfera con chiesa e stato che premono alternativamente le loro rivendicazioni sovrane su altre istituzioni nella società. Ma l’orologio non si è fermato con Calvino nel XVI secolo. Calvino ha contribuito a scrivere una nuova agenda. Ma ha anche lasciato alcuni affari in sospeso. Ha introdotto alcune nuove intuizioni nell’idea di sovranità di sfera. Ma ci sono anche una serie di ambiguità. Sebbene il suo pensiero sulla questione in esame si limiti in gran parte a queste due magnitudini sociali: chiesa e stato; e sebbene li considerasse più liberamente di quanto faremmo noi oggi, considerandoli due settori della società piuttosto estesi, con altre istituzioni raggruppate come satelliti attorno a loro; e anche se possiamo mettere in dubbio il suo modo di delineare i loro compiti e tracciare le linee di demarcazione tra loro e modellare le loro interrelazioni; tuttavia, i contorni approssimativi di una visione biblica riformata della vita comunitaria emergono in Calvino con chiarezza inconfondibile. Calvino ha seminato alcuni semi che già durante la sua vita hanno cominciato a germogliare e a dare i primi frutti, rendendo possibile ai suoi eredi di entrare più pienamente nella raccolta delle fatiche pionieristiche di Calvino.

Gli inizi di Calvino richiedevano la creazione e contribuirono a creare una tradizione calvinista che prese piede dalle sue idee, le aprì gradualmente e le elaborò in modo più chiaro. Pertanto, non possiamo semplicemente identificare il Calvinismo con Calvino. Ma non possiamo neppure dissociare la successiva tradizione calvinista da Calvino. Ha gettato le basi, ha aperto la porta e ha dato nuovo impulso a un movimento di riforma che ha inviato i suoi seguaci in nuove direzioni. Così la tradizione calvinista ha onorato l’impegno di Calvino per la necessità di una continua riforma [18].

Note:

1 VanDrunen does not take into account the historically Reformed assessment of Calvin’s view found in the writings of Josef Bohatec, Henry Van Til, C. Gregg Singer, and W. Stanford Reid.

2 VanDrunen, Natural Law and the Two Kingdoms, 114, 111.

3 Cornel Venema, “The Restoration of All Things to Proper Order: An Assessment of the ‘Two Kingdoms/Natural Law’ Interpretation of Calvin’s Public Theology,” in Kingdoms Apart, ed. Ryan C. McIlhenny (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2012), 18.

4 Timothy P. Palmer, “Calvin the Transformationist and the Kingship of Christ,” Pro Rege 35, no. 3 (March 2007): 33.

5 VanDrunen, Natural Law and the Two Kingdoms, 91, 93.

6 Palmer, “Calvin the Transformationist,” 34.

7 Venema, “The Restoration of All Things,” 14.

8 W. Stanford Reid, “Calvin and the Political Order,” in John Calvin: Contemporary Prophet, ed. Jacob Hoogstra (Grand Rapids, MI: 1959), 251–52.

9 Palmer, “Calvin the Transformationist,” 34, 36.

10 Ibid., 34–35. Palmer cita da Istituzione 2. XIV–XV.

11 John Calvin: Tracts and Letters, vol. 7 (Banner of Truth Trust, 2009), 291–92. 12 Tracts and Letters, vol. 2, 515.

13 VanDrunen, Natural Law and the Two Kingdoms, 104.

14 Disponibile in quattro volumi nella traduzione inglese

15 Palmer, “Calvin the Transformationist,” 36. Prove dettagliate sono state documentate in History of the Reformation in the Times of Calvin di J. H. Merle d’Aubigne’s (8 vols., 1862–1877)

16 Reid, “Calvin and the Political Order,” 247. 17 Ibid., 248.

18 Gordon Spykman, “Sphere-Sovereignty in Calvin and the Calvinist Tradition,” in Exploring the Heritage of John Calvin, ed. David E. Holwerda (Grand Rapids, MI: Baker, 1976), 185–208.


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