Inoltre, queste sono le proposizioni che vorrei esaminare in questa indagine, che il Signore mi ha dato in questo momento, dalle quali si può facilmente dedurre quale dovrebbe essere il metodo stabilito per punire il furto. Chiaramente, i ladri semplici – cioè coloro che non hanno usato violenza durante la rapina – non devono essere puniti con la pena capitale, ma devono essere comminate sanzioni civili che li obblighino a risarcire i beni rubati. Tuttavia, poiché non ignoro ciò che non pochi sono soliti affermare pubblicamente contro queste idee, non mi soffermerò sulle loro argomentazioni concludendo queste dispute prendendole in considerazione. Ci sono, tuttavia, altre tre argomentazioni che ritengo meritino senz’altro attenzione.
1. AUMENTO DELLA CRIMINALITÀ
RICHIEDE PUNIZIONI PIÙ INTENSE.
In primo luogo, quando i tassi di criminalità aumentano, dicono, è giusto che anche le pene vengano inasprite[1]. Ma oggigiorno i furti tra i cristiani sono molto più frequenti di quanti lo fossero ai tempi di Mosè tra il popolo d’Israele. Pertanto, i ladri dovrebbero essere puniti con la pena capitale, persino con l’impiccagione, o comunque con la spada. Ecco quindi l’argomentazione.
Osservo diverse falle in questa argomentazione. In primo luogo, c’è di più nella conclusione che nelle premesse, dalle quali si potrebbe dedurre quanto segue: che la pena per i ladri ai giorni nostri dovrebbe aumentare o essere inasprita. In secondo luogo, c’è un’equivocità nell’espressione usata quando si dice che “i reati aumentano”. Ad esempio, la stessa espressione può essere intesa sia in senso stretto, come se qualcuno rubasse una mucca invece di una pecora, sia per metonimia, come se si dovesse intendere che il numero totale di oggetti rubati è aumentato.
Ora, se questa proposizione del sillogismo va intesa nel primo senso, allora esistono quattro parole per descriverla: τή τοΰ μέσου διπλότητα (“la via della doppia restituzione”). Se invece va intesa nel secondo senso, allora quanto affermato può essere facilmente confutato. Di fatto, la punizione dei crimini non è stabilita dal caso, né il destino del crimine dipende dal numero di volte in cui viene commesso, ma dalla natura stessa del crimine. E certamente Dio non ha mai lasciato che la determinazione delle pene per i crimini fosse una questione di caso, ma ha fissato le pene per vari crimini di diversa natura. Ad esempio, l’omicidio e l’adulterio meritano la pena capitale, mentre, certamente, il furto non è punibile allo stesso modo.
Inoltre, vi è un’analoga ambiguità nell’espressione usata quando si dice che le pene aumentano. Infatti, questa espressione può essere intesa sia come riferita a vari tipi di pene, come se una pena non capitale dovesse essere convertita in capitale, sia come riferita a vari gradi di pena dello stesso tipo. Ad esempio, se si è obbligati a restituire di più, come nel caso di una mucca rubata, è richiesto un risarcimento maggiore rispetto al furto di una pecora. Ora, se la proposizione del sillogismo riguarda la trasformazione di una pena non capitale in una pena capitale, può essere semplicemente respinta come falsa. Perché se il reato rimane dello stesso tipo, anche la pena dovrebbe rimanere dello stesso tipo. Ma il tipo di reato può rimanere lo stesso, mentre la gravità del reato può differire (allo stesso modo in cui il furto di una mucca differisce da quello di una pecora), oppure le circostanze possono differire, come quando i furti differiscono per numero, se viene rubato di più o di meno.
Comunque si debba intendere la porzione antecedente della proposizione, se ciò che se ne deduce o si dichiara riguarda la trasformazione di una pena non capitale in una pena capitale, allora è manifestamente falsa. Ma se la conclusione del primo argomento va intesa come punizioni incrementali dello stesso tipo, come se si fosse costretti a restituire di più se si è rubata una mucca piuttosto che una pecora, allora, in effetti, la proposizione è vera, intendendosi come antecedente non il numero di mancanze, ma la gravità del reato. Ma se questa proposizione è stata intesa nel senso che i reati non capitali possono essere trasformati in reati capitali, allora la conclusione data non può mai essere derivata da questa proposizione e, naturalmente, i ladri non possono essere puniti con la pena capitale.
Non si dovrebbe permettere un ragionamento che tragga conclusioni di questo tipo. Come se fosse razionale dedurre che, quando il tipo di furto è più frequente, anche la pena per tale furto dovrebbe essere più severa. Poiché i furti sono più numerosi ai nostri giorni, allora il furto dovrebbe essere trasformato da reato non capitale a reato capitale. Inoltre, se, poiché il numero dei reati è maggiore, la pena che anticamente veniva inflitta non solo dal popolo di Dio ma anche dal popolo romano, e che non era capitale, viene giustamente convertita in pena capitale, allora potremmo anche concludere che una pena che in passato era capitale può essere giustamente convertita in pena non capitale se il numero di tali reati è minore.
Ora, presuppongo questo caso, ed è possibile e plausibile che nella società cristiana odierna gli adulteri siano meno numerosi di quanto non lo fossero nell’antichità nella società romana, dove la pena per adulterio era capitale, come risulta evidente dalla legge giuliana. Se fosse vero che nella nostra società si verificano meno adulteri, ciò giustificherebbe forse la trasformazione dell’adulterio da reato capitale a reato non capitale? Finora ho esaminato il sillogismo contestato, insieme alla sua conclusione e alla sua proposizione.
Ora, anche l’assunto che esso contiene è discutibile. Chi, infatti, tra i mortali ha la certezza che il numero di ladri sia oggi maggiore tra i cristiani rispetto a quanto non lo fosse anticamente tra gli Israeliti o i Romani? Anzi, chi non supporrebbe piuttosto che tra i Romani, uomini che erano ovviamente pagani, vi fosse un numero maggiore di ladri, soprattutto tra la numerosa popolazione di schiavi, i quali, a causa della loro abitudine al furto, venivano apostrofati con il termine “ladri” dai principali poeti, come si può dedurre dalla lettura delle Ecloghe[2]?
Bisogna davvero riflettere su quanto sia estremamente avventato (per non parlare della gravità) stabilire una legge che condanni un uomo a morte basandosi su un’ipotesi incerta e indimostrabile. In effetti, dalle premesse del sillogismo alla conclusione dell’indagine proposta, tutto è incerto. Se ai nostri giorni il numero dei ladri è maggiore tra i cristiani di quanto non lo fosse anticamente tra gli Israeliti o i Romani, e i ladri erano tenuti a risarcire i danni presso quei popoli, perché oggi tra i cristiani si richiede che siano puniti con la pena capitale, anzi, con l’impiccagione? Ma se la prima proposizione è vera, allora la seconda è confermata. Ma da dove voi, che sostenete questa opinione, ricavate la verità di questa proposizione? Non posso ora discutere della falsità implicita in questo argomento. Come, mi chiedo, con una proposizione falsa e un’ipotesi incerta si può giungere a una conclusione vera e certa? E queste sono le risposte al primo argomento.
2. IL GIUDIZIO DI DAVIDE PER L’AGNELLO RUBATO
Un secondo argomento viene addotto a partire dal giudizio di Davide, il quale, venuto a conoscenza del furto dell’agnello di un vicino, condannò il ladro a morte (2 Samuele 12). Pertanto, allo stesso modo, secondo la legge divina, il furto, in qualunque momento lo si consideri, è un reato capitale. Quindi anche oggi può essere punito con la morte.
Ma, in primo luogo, ci si allontana dalla questione, che non riguarda il furto in ogni e qualsiasi caso, ma il furto che viene definito semplice. In secondo luogo, il giudizio di Davide e la legge divina non hanno la stessa forza. Anzi, può darsi che Davide abbia giudicato contro la legge divina, naturalmente, essendosi lasciato trasportare da un sentimento malvagio. Proprio come certamente accadde quando, in preda all’ira, giurò di sterminare la famiglia di Nabal; il cui proposito era ingiusto, come egli stesso riconobbe dopo essere stato saggiamente ammonito dalla moglie di Nabal (1 Samuele 25:13-34). E anche in questa faccenda, quando Davide emise la sentenza, la sua ira si accese, come è scritto, a causa del ladro contro cui aveva emesso la condanna, sebbene non con la stessa intensità che aveva provato nel caso di Nabal. In quel passo, infatti, la vendetta di Davide era privata, in quanto egli supponeva di aver subito un torto. Al contrario, questo passo narra un episodio pubblico, in quanto egli, in qualità di giudice, avrebbe arrecato torto a uno dei suoi sudditi.
Ma ora esaminiamo con maggiore attenzione questa sentenza di Davide. Per poterlo fare correttamente, non sarà dispendioso riportare per esteso l’intero brano. Pertanto, leggiamo all’inizio del secondo libro di Samuele, capitolo 12, quanto segue:
Poi l’Eterno mandò a Davide Nathan; e Nathan andò da lui e gli disse: «Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie; ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito; essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno; era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell’uomo ricco; questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l’agnella di quel povero e la fece preparare per l’uomo venuto da lui». Allora l’ira di Davide si accese grandemente contro quell’uomo e disse a Nathan: «Com’è vero che l’Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Egli pagherà quattro volte il valore dell’agnella, per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà».
Fin qui le parole della Scrittura, in cui vengono considerati due punti principali: il crimine dell’uomo ricco e la punizione per tale crimine, decisa da Davide in qualità di giudice. Il crimine (come si evince dalle parole) era la rapina, che costituisce la base di due reati: l’appropriazione indebita di beni altrui senza il consenso del proprietario (generalmente definita furto) e la violenza. La pena stabilita da Davide per questo crimine è anch’essa duplice: una per il furto, ovvero la restituzione quadrupla; l’altra per la violenza, ovvero la pena capitale.
Queste due pene sono di natura diversa e furono usate da Davide per corrispondere al duplice crimine, come risulta chiaro dalle parole stesse, dove si dice: “Perché ha fatto una cosa simile (cioè, perché ha rubato la pecora del suo vicino) e perché non si è trattenuto”, ovvero perché, nel rubare quell’agnella, ha usato violenza e per di più contro un povero, sottraendogli l’unico bene di valore. Ora, per la natura di questo giudizio, è certo che la prima pena fosse legittima, come risulta chiaro dalla legge in Esodo 22:1. Quanto alla legittimità della seconda, sebbene io non ignori che sembri esserlo, confesso che non mi è del tutto chiaro. Tuttavia, mi basterà dimostrare che Davide non aveva istituito la pena capitale per quel furto, ma a causa della violenza che lo aveva accompagnato.
3. UN LADRO CHE SI INTRODUCE IN CASA
PUÒ ESSERE UCCISO.
Il terzo argomento deriva dalle parole di Esodo 22:2, dove si legge: “Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, è percosso a bastonate e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti”. Da qui si deduce, in effetti dalla legge di Dio, che anche il furto era un reato capitale, perché a meno che io non dichiari quel ladro meritevole di morte, allora l’uomo che lo ha ucciso a bastonate non dovrebbe essere considerato innocente. Ma anche questo si allontana dalla questione, che riguarda il semplice furto, o il furto in quanto tale, e non il furto commesso con violenza. Poiché l’uomo lo ha ucciso a bastonate mentre si introduceva in casa sua di notte, viene considerato innocente.
Ciò non giustifica l’uccisione di un semplice ladro, ma solo quella di chi ruba con violenza, o con la minaccia di violenza letale, o quando tale violenza letale può essere presunta con buona probabilità, e almeno nei casi di violenza di tale tipo che l’uomo che lo ha ucciso non ha potuto evitare, ovviamente a causa dell’oscurità della notte. Lo stesso è chiaramente evidente dalla legge che ne costituisce l’antitesi, dove si afferma: “Se il sole fosse sorto su di lui, sarà colpevole di omicidio” (Esodo 22:3). Perché? Perché in tal caso, naturalmente, avrebbe potuto evitare la violenza.
Note:
1 Questo si avvicina all’argomentazione di Giovanni Calvino nelle Istituzioni 4.20.16, dove afferma che le pene devono rimanere flessibili, sebbene alcune nazioni richiedano punizioni più severe per dissuadere da certi crimini.
2 Piscator fa riferimento all’Ecloga III di Virgilio, in cui Menalca chiede retoricamente “Quid domini faciant, audent cum talia fures?” (“Che cosa devono fare i padroni con ladri così audaci?”). Il punto è che Menalca usa la parola “ladri” come sinonimo di “schiavi”. Virgilio, Opere di Virgilio, Vol. I: Ecloghe e Georgiche, (Londra: George Bell and Sons, 5ª ed., 1898), 44.