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LA TESI CONFERMATA
DA SETTE PROVE

 

Tuttavia, le leggi a cui il magistrato cristiano dovrebbe essere vincolato sono quelle che insegnano in merito alle punizioni per i reati morali, e lo dimostro in questo modo:

1. PER PREVENIRE L’INGIUSTIZIA ARBITRARIA.

Se il magistrato cristiano non è vincolato a tali leggi, senza dubbio potrebbe far sì che le condanne a morte vengano inflitte a suo piacimento, anche quando tali leggi gli impartiscono istruzioni specifiche sulla modalità di tali punizioni. Ne consegue, quindi, che il magistrato sarà senza limiti al suo potere, sebbene senza dubbio Dio abbia stabilito quali pene debbano essere inflitte per quali reati. Pertanto, punirà con qualsiasi altra pena dettata dai propri capricci arbitrari.

Ad esempio, l’adulterio non verrebbe punito come reato capitale, ma con una multa; o forse, contro il semplice furto, non si ricorrerebbe alla restituzione, ma piuttosto alla pena capitale. Eppure, il magistrato cristiano non ha il potere autonomo di stabilire le pene. Il motivo è che “è ministro di Dio”, costituito da Dio per brandire la spada contro i malfattori (Romani 13:4). Inoltre, è un ministro, incaricato di condurre ogni cosa secondo la volontà e il precetto del suo Signore.

Tuttavia, ci si potrebbe chiedere: in che modo Dio desidera che i reati siano puniti? Ciò è noto dalle leggi giudiziarie trasmesse da Mosè ai giudici del popolo d’Israele, espressamente e chiaramente comunicate. Né si può dubitare, infatti, che gli stessi reati debbano essere trattati con lo stesso metodo, e che Dio voglia che tali reati siano ancora oggi puniti con le stesse pene che Dio volle in passato. Naturalmente, nel caso dei crimini, la loro natura non cambia con il passare del tempo. Nè, ovviamente, cambia la natura di Dio, e quindi le stesse offese ai nostri tempi non dovrebbero essere odiate o punite con maggiore o minore vigore rispetto al passato.

Ciò che fu rivelato da Mosè serve a confermare proprio questo punto, dove in Deuteronomio 1:17 egli afferma: “il giudizio appartiene a Dio”, e come fu proclamato, così è universalmente vero, salvo eventuali eccezioni di tempi, luoghi, persone o nazioni. Infatti, certamente il giudizio di Dio è oggi non meno che nei tempi antichi, in Germania e in Francia non meno che tra gli antichi Israeliti, e tra i Germani e i Francesi non meno che tra gli antichi Israeliti. Se il giudizio è veramente di Dio, certamente la volontà di Dio deve essere fatta rispettare e amministrata. A questo proposito, si consideri il pio re Giosafat che si rivolse ai giudici del suo popolo con queste parole: “Badate a ciò che fate, perché non giudicate per l’uomo ma per l’Eterno, che sarà con voi quando amministrerete la giustizia” (2 Cronache 19:6).

Questa argomentazione è stata accolta con favore e si è persino diffusa tra le scuole dei teologi ortodossi, le quali affermano che il magistrato debba essere il custode di entrambe le tavole della legge. In effetti, egli è il custode, incaricato di vigilare che il compito che gli è stato affidato venga svolto nello stesso modo in cui il Signore gli ha comandato. Ad esempio: un magistrato nomina un carceriere responsabile di diverse prigioni; alcune per i criminali più efferati, tenuti in regime di massima sicurezza, altre per i criminali meno efferati, tenuti quindi in regime di minima sicurezza. Ora, accade che il magistrato consegni a quest’uomo due criminali: un ladro e un adultero, e gli ordina di rinchiudere l’adultero nella terribile prigione di massima sicurezza. Allo stesso tempo, gli ordina di rinchiudere il ladro, naturalmente, nella prigione meno terribile, quella di minima sicurezza. Certamente questo carceriere è tenuto dal suo padrone a obbedire a un simile mandato. Né gli è lecito scegliere solo uno dei criminali da rinchiudere in prigione, anziché entrambi. Tanto meno gli è lecito invertire la situazione, rinchiudendo il ladro nella prigione più mostruosa e l’adultero in una meno orribile.

Lo stesso ragionamento si applica al magistrato cristiano, che è costituito da Dio custode di entrambe le tavole della legge, e lo è a tal punto da dover difendere i precetti di entrambe, infliggendo punizioni a coloro che le violano con una pietra d’inciampo, ovvero in modo che incitino altri al peccato, come hanno fatto loro con il loro esempio. Indubbiamente, si ritiene che egli debba custodire il Decalogo secondo la prescrizione di Dio, proprio come gli ha prescritto il suo Signore, da cui è stato costituito custode. Si ritiene quindi che egli debba punire coloro che offendono il Decalogo secondo quanto Dio ha prescritto nella sua stessa legge: il ladro, infatti, deve essere punito con la restituzione, ovvero con un risarcimento per ciò che ha rubato. Certo, l’adultero deve ricevere la pena capitale. Ma egli non è obbligato a infliggere la pena capitale a entrambi. Tanto meno è tenuto a capovolgere la questione, ovvero a punire un ladro con la pena capitale e un adultero con multe pecuniarie.

Questo punto è altresì confermato dalle parole di Giacomo, il quale proclama: “Vi è un solo legislatore, che può salvare e distruggere” (Giacomo 4:12). Giacomo non ignorava certo il fatto che, nell’antichità, vi fossero legislatori tra il popolo d’Israele, oltre ai numerosi e diversi legislatori gentili della sua epoca. Pertanto, quando parla di Dio, egli afferma che vi è un solo legislatore. Per comprendere appieno questa celebre affermazione, è fondamentale capire chi sia questo legislatore supremo, al quale tutti gli altri sono soggetti. Giacomo indica chi sia questo legislatore supremo nelle parole successive, affermando che egli è dotato del potere [1] di salvare in un momento (ovvero, la salvezza eterna, come si evince dal confronto con i versetti precedenti) e di distruggere in un altro (ovvero, la distruzione eterna); e nessuno può andare oltre il potere del legislatore supremo. Infatti, chi detiene il potere più elevato deve necessariamente detenere anche il potere politico più elevato, altrimenti tale potere sarebbe detenuto invano.

Ora, se i legislatori di ogni nazione fossero soggetti a Dio come al più elevato, certamente dovrebbero essere tenuti a preservare le leggi come Dio ha comandato, e se in qualsiasi momento qualcuno dovesse invocare la necessità o qualche altra scusa, dovrebbero comunque essere tenuti a far rispettare le sentenze secondo le leggi di quel legislatore più elevato. Questo vale sia secondo la legge naturale, come legislatori dei gentili, sia secondo le leggi scritte di Dio, come legislatori del popolo di Dio. E così si dimostra il mio primo punto.

2. LA VALIDITÀ PERMANENTE DELLA LEGGE (Mt 5:17)

Traggo il mio secondo punto dalle parole del Signore ai discepoli: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento” (Mt 5:17). Se Cristo è venuto a portare a compimento la Legge e i Profeti, è venuto anche a portare a compimento le leggi giudiziarie di Mosè. La ragione di ciò è che esse fanno parte della Legge e perché anche i profeti esortarono i giudici e i governatori del popolo di Dio a osservarle. Ma la prima proposizione è vera; perciò lo è anche la seconda.

Ora, ci si chiede in che senso si possa dire che Cristo abbia  portato a compimento le leggi giudiziarie di Mosè. Ci sono solo due modi in cui egli avrebbe potuto portare a compimento le leggi giudiziarie, ovvero si può dire che esse siano state compiute o facendo ciò che comandano, o insegnandole ed esortando gli altri a farlo. La prima modalità non era consona alla posizione di Cristo, poiché la sua chiamata da Dio non era quella di giudice, governatore dello stato o di funzionario civile. Di conseguenza, infatti, si rifiutò di condannare l’adultera che gli fu portata dagli scribi e dai farisei (Giovanni 8:11), e di sua spontanea volontà respinse l’uomo che lo aveva incaricato di ordinare al fratello di dividere l’eredità con lui, dicendo: «Chi mi ha costituito giudice o arbitro tra voi?» (Luca 12:13-14). Pertanto, rimane la seconda modalità, ovvero Cristo ha portato a compimento le pene previste dalle leggi giudiziarie di Mosè insegnandole.

Come chiunque può chiaramente vedere, egli ha difeso una delle leggi giudiziarie dalla falsa interpretazione degli scribi, ovvero la legge relativa alla vendetta (Matteo 5:38). E insegnando ciò, egli conferma che tutte le leggi giudiziarie di Mosè (che impartiscono ordini riguardanti le punizioni), se comprese nel loro senso naturale, devono essere osservate dai giudici del popolo di Dio nel Nuovo Testamento. E così si dimostra il mio secondo punto.

3. CRISTO E LA LEX TALIONIS

Traggo il mio terzo punto dalle parole di nostro Signore: “Avete udito che fu detto: Occhio per occhio, dente per dente; in verità vi dico: Non resistete al malvagio, ecc.” (Mt 5:38). Se Cristo, in quel sermone di cui questo è un estratto, voleva insegnare che il Decalogo si applica ai cristiani, spiegando di cosa trattano alcune di quelle leggi e vendicandone il senso naturale dalla falsa interpretazione degli scribi e dei farisei, ne consegue che voleva anche dimostrare quali leggi giudiziarie di Mosè dovrebbero applicarsi ai cristiani, vale a dire proprio quelle che riguardano le punizioni per i reati morali. La ragione di ciò risiede nel fatto che egli spiegò uno dei precetti giuridici in quel sermone, difendendone il significato naturale dalla falsa interpretazione degli scribi e dei farisei, ovvero la legge relativa alla punizione della vendetta, riportata in Esodo 21:24. Ma la prima proposizione è vera; pertanto lo è anche la seconda.

La verità della premessa minore si deduce da quanto ho esaminato nella spiegazione dei precetti del Decalogo, ovvero che si dovrebbe insegnare che non è sufficiente per i cristiani osservare tali precetti secondo l’interpretazione degli scribi e dei farisei. Tuttavia, è richiesta una giustizia maggiore della loro (Matteo 5:20), vale a dire l’osservanza dei precetti esposti in quel passo (Matteo 5:21 e seguenti) secondo il loro significato naturale.

4. UN PARALLELO CON LE LEGGI MORALI IMMUTABILI

Questa è la mia quarta prova: se Dio volle trasmettere le sue leggi morali dal popolo d’Israele al popolo cristiano, allora volle ugualmente trasmettere le leggi giudiziarie dal magistrato israelita al magistrato del popolo cristiano, leggi che riguardano le punizioni per i reati morali. La ragione è per analogia: Dio volle che le leggi morali fossero trasmesse al popolo cristiano poiché esse trattano di questioni che, per loro stessa natura, sono immutabili e comuni a tutti gli uomini. Inoltre, questa ragione vale per le leggi giudiziarie che riguardano la punizione dei reati morali nella stessa misura in cui vale per le leggi morali stesse, poiché anche i reati sono questioni morali, immutabili per loro stessa natura e comuni a tutti gli uomini. Ma se la prima proposizione è vera, allora anche la seconda è confermata.

Poiché i reati sono immutabili per loro stessa natura e chiaramente comuni a tutti gli uomini, come, ad esempio, nel caso dell’adulterio che offende Dio oggi non meno che nei tempi antichi. Il furto non lo offende oggi più di quanto non lo facesse in passato, e tali crimini si verificano tra tutti gli uomini di qualunque popolo o religione. Inoltre, poiché Dio volle trasmettere le proprie leggi morali al popolo cristiano, lo rese evidente attraverso la pratica dell’ufficio profetico di Cristo in Matteo 5, dove dice di non essere venuto a rimuovere il potere vincolante della legge, ma a compierla. Senza dubbio, questo è anche tra gli altri modi del suo insegnamento come profeta, cioè rivelare il senso naturale della legge ed esigere obbedienza ad essa nel nome di Dio. Egli lo conferma anche attraverso i suoi Apostoli, come vedete, gli Apostoli ovunque vincolano i cristiani alle leggi morali di Dio e le propongono come regola di vita.

5. IL MAGISTRATO E LA PAROLA DI DIO

La quinta prova la traggo dalla celebre massima dell’Apostolo: “Tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento” (Romani 15:4). Questo perché impariamo così a conoscere la natura di Dio e, di conseguenza, la sua volontà, che è duplice. In primo luogo, naturalmente, ciò che Egli desidera che noi facciamo, o in che modo desidera essere adorato da noi. In secondo luogo, ciò che Egli stesso farà nei nostri confronti, o in che modo desidera benedirci. Pertanto, il magistrato cristiano, più di chiunque altro, è vincolato dalla parola scritta di Dio a conoscere la volontà di Dio riguardo al proprio ufficio.

È innegabile, tuttavia, che la volontà di Dio riguardo ai doveri del magistrato non riguardi solo questo mondo terreno, ma anche il mondo a venire, ed è stata espressa nelle leggi giudiziarie di Mosè. Non si può nemmeno affermare che il magistrato cristiano sia vincolato alla legge giudiziaria di Mosè solo per quanto riguarda l’insegnarla, ma non per quanto riguarda la necessità di obbedirvi; infatti, mentre si interroga sull’obbligo che lo lega alle leggi di Dio, non si interroga su altro che sull’obbedienza ad esse. Né è corretto affermare che egli abbia un obbligo molto limitato verso la legge, e solo nella misura in cui ne è convinto. Se ammettesse una simile affermazione, dovrebbe comprendere di avere l’obbligo di apprendere il proprio dovere dalla legge. Inoltre, ne consegue che se il magistrato cristiano affermasse di essere vincolato alle leggi giudiziarie di Mosè solo nella misura in cui ne condivide l’insegnamento. Se ammettesse tale espressione sarebbe necessario per lui imparare che  ha l’obbligo di apprendere il proprio dovere dalla legge. Inoltre, ne consegue che se il magistrato cristiano affermasse di essere vincolato dalle leggi giudiziarie di Mosè solo nella misura in cui ne rispetta gli insegnamenti, sarebbe come dire che è obbligato a studiare e ad esaminare quelle leggi, secondo le quali Dio ha voluto che i giudizi fossero amministrati dai giudici del suo popolo; prima in passato, poi come vuole che siano amministrati ai nostri giorni.

Poiché chiunque non sia un magistrato, a prescindere dal suo rango, qualora volesse informarsi in merito, può consultare gli obblighi prescritti dagli Apostoli nelle loro epistole ad altre categorie di persone (mariti e mogli, padroni e schiavi, genitori e figli, per riassumere tutti coloro che sono soggetti ad autorità). Tuttavia, gli Apostoli non hanno impartito ordini ai magistrati, e la ragione è evidente: a quel tempo non esistevano magistrati cristiani, e quindi non ve n’erano tra coloro ai quali scrivevano. Da ciò, però, non si può concludere che gli Apostoli volessero che i magistrati cristiani, qualora alcuni avessero abbracciato la fede cristiana, fossero esclusi dal servizio comune di tutti i cristiani. Anzi, grazie al loro servizio, la magistratura fu santificata, poiché i cristiani, sia come comunità che individualmente, venivano istruiti nella volontà di Dio, loro Signore e sommo legislatore, e fondavano le proprie azioni su ciò che apprendevano.

6. IL MAGISTRATO DEVE GLORIFICARE DIO

Il sesto punto si fonda sulla celebre massima dell’Apostolo: “Fate tutto per la gloria di Dio” (1 Co 10:31). Ne consegue, infatti, che il magistrato cristiano deve guidare il suo governo in modo che tutte le sue azioni siano orientate alla gloria di Dio: ovvero, affinché Dio sia glorificato attraverso tale governo. Poiché egli stesso è uno dei discepoli di Cristo, e Cristo ha istruito tutti i suoi discepoli dicendo: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché considerino le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5:16).

Ma le opere veramente buone sono solo quelle compiute secondo la legge scritta di Dio, come essa fu la regola certa e immutabile della vita del Figlio di Dio, e le opere del Figlio furono compiute affinché solo il Padre suo celeste fosse glorificato, mentre gli uomini erano testimoni della sua obbedienza a quelle leggi.

7. LA COSCIENZA DEL MAGISTRATO

La settima prova mi si presenta tra ciò che l’Apostolo scrive ai fedeli di Roma: “Tutto ciò che non viene da fede è peccato” (Rom 14:23). La fede è considerata proibita poiché Dio non vuole contraddizioni riguardo alla stessa cosa. Il senso di ciò che viene detto è che è peccato ogni qualvolta si compie qualcosa senza la ferma consapevolezza che tale azione sia gradita a Dio, come certamente insegnato o comandato da Lui o, in ogni caso, come non proibita ma lasciata libera. Qualsiasi altra azione è contraria ai precetti di Dio, anche se non espressamente proibita, poiché Dio non vuole contraddizioni riguardo alla stessa cosa. Pertanto, affinché il magistrato cristiano possa evitare il peccato nel giudicare, è inevitabile che giudichi da fede, cioè con la ferma consapevolezza che il suo giudizio è gradito a Dio.

Ma non può avere questa consapevolezza se non agisce secondo il comando di Dio, e quindi secondo le leggi giudiziarie di Mosè, cioè secondo ciò che Dio ha prescritto per i giudici del suo popolo, dimostrando così la sua volontà che certi reati siano puniti con pene diverse. Se agisse diversamente e, invece della legge di Dio, proponesse come regola di giudizio un’altra legge umana, sebbene si professasse giudice cristiano, non sarebbe però certo della giustizia dei propri giudizi, e quindi non potrà avere una coscienza lieta né tranquilla.

Ad esempio, un giudice cristiano dovrebbe pronunciarsi su alcune accuse di adulterio. Dopo aver esaminato il caso, si rende conto che il colpevole ha commesso adulterio. Potrebbe condannarlo alla pena capitale secondo la legge giuliana [2] (poiché anche alcune leggi di Cesare sono cristiane). Io chiedo se si debba considerare se la coscienza di un tale giudice sia ferma nel condannare questa persona. I giudizi in casi simili possono essere valutati correttamente ed esaminati con chiarezza deducendoli in un sillogismo. Sarà così: qualunque cosa la legge giuliana abbia prescritto riguardo alla punizione degli adulteri, sia essa derivante da Cesare o da un’influenza cristiana [3], è giusta. Ma ora è prevista la pena capitale per punire gli adulteri. Questo, quindi, è giusto; e di conseguenza, giudico giustamente quando condanno a morte questo adultero. Chi non vede quanto sia instabile il fondamento su cui poggia una simile condanna?

Al contrario, egli dovrebbe condannarlo secondo la legge di Dio, sancita in Levitico 20:10 e Deuteronomio 22:22; in tal caso, la giustizia di tale condanna sarebbe dimostrata da un simile sillogismo: tutto ciò che Dio ha stabilito riguardo alla punizione degli adulteri è giusto, senza alcuna controversia o dubbio. Dio ha ordinato che coloro che vengono riconosciuti colpevoli di adulterio siano puniti con la morte. Di conseguenza, tale giudizio è giusto, senza alcuna controversia o dubbio; e quindi ho la ferma certezza che la condanna a morte di questo adultero sia stata inflitta giustamente. Chi non comprende che la coscienza di un giudice del genere non può che essere serena, e quindi anche lieta, se tale condanna si fonda su basi solide e incrollabili? Un ragionamento simile può essere utilizzato per esaminare la sentenza giudiziaria in caso di omicidio, se un giudice condanna l’omicidio in base alla Lex Cornelia [4], alla legge di Cesare, alla legge cristiana o alla legge di Dio di Esodo 21:12.

CONCLUSIONE

Infine, ogni cristiano, qualunque sia il suo rango, guidato da un senso di pietà, comprende che il suo dovere è quello di sforzarsi di fare tutto ciò che piace a Dio. Da questa considerazione comprende i molti e grandi benefici che riceve da Dio: ad esempio, la creazione, il sostentamento o la conservazione, la redenzione per mezzo di Cristo e la santificazione per opera dello Spirito Santo.

Ma sa anche che chiunque voglia piacere a Dio deve conoscere la sua parola scritta per sapere come farlo. Allo stesso modo, sa che Dio stesso è sempre lo stesso e che la sua volontà riguardo ai nostri doveri morali è immutabile. Di conseguenza, le offese morali gli sono ugualmente sgradite in ogni tempo, e quindi egli vuole che siano punite allo stesso modo.

Note:

1 Piscator specifica con la parola Greca δυνάμει.

2 The Digest or Pandects, Book XLVIII, Titolo V, Sezione 20 dice, “”Al padre è concesso il diritto di uccidere l’uomo che commette adulterio con la figlia mentre questa è sotto la sua custodia,” Corpus Juris Civilis or The Civil Law, S. P. Scott, Ed. (New York: AMS Press, 1973), 11:41

3 Il  Codice  Giustiniano, Libro IX, Titolo IX in Corpus Juris Civilis, 15:8-18.

4 La Lex Cornelia è una serie di riforme promulgate da Lucius Cornelius Sulla, un dittatore romano dall’ 82-80 B.C. (cf. Corpus Juris Civilis, 1:168, 325; 11:60, etc.).


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