RISORSE:

Introduzione

Nell’evoluzione della Giurisprudenza e della Scienza politica nella seconda metà del secolo scorso (2) molti dei dogmi che venivano ritenuti delle verità inoppugnabili furono buttati nel crogiolo del criticismo. Ma tra questi nessuno fu di importanza maggiormente indicativa del concetto di sovranità.

E’ significativo che fin dalle due guerre mondiali si sia vieppiù fatta strada nei paesi democratici l’idea che il dogma della sovranità sia destinato al mucchio dei rottami, sia da un punto di vista scientifico che pratico.

Oggigiorno è innegabile che l’attacco si stia concentrando in special modo sulle conseguenze del dogma nell’area del diritto internazionale, dal momento che l’interesse si concentra sempre di più sulle relazioni internazionali. Ma nella teoria del diritto costituzionale e nella teoria generale dello stato l’opposizione al dogma si era già manifestata nella seconda metà del secolo scorso. Non più tardi del 1888 lo studioso tedesco di diritto costituzionale Hugo Preusz ebbe a pensare che l’eliminazione del concetto di sovranità dai dogmi del diritto costituzionale sarebbe stato solo un piccolo passo in avanti che questa scienza avrebbe di fatto compiuto dopo molto tempo (3).

Fin da allora la sociologia del diritto si è imposta come uno degli interlocutori nella controversia e molti tra i suoi esponenti più eminenti hanno evidenziato che la significativa metamorfosi delle strutture economico-sociali della società occidentale ha rimosso lo stato dalla sua posizione centrale, la quale sembrava dapprima rappresentare la base del potere della dottrina della sovranità. Non ultimo, anche Jacques Maritain, uno dei più conosciuti esponenti della filosofia neo-scolastica, ha preso posizione contro questo dogma. In un recente articolo, ‘Il Concetto di Sovranità’, egli ha dichiarato: ‘I due concetti di sovranità ed assolutismo sono stati forgiati assieme sulla stessa incudine. Ed assieme devono essere buttati’ (4).

Che il concetto di sovranità, nonostante questi attacchi coordinati, non sia stato affatto eliminato dalla giurisprudenza e dalla scienza politica è diventato evidente dalla vigorosa difesa che Herman Heller ne ha fatto per una sua completa riabilitazione (1927); una difesa che si tramutò in fiera accusa nei confronti delle tendenze rivolte allo scardinamento di questo concetto fondamentale.5 Anche il professore viennese Alfred Verdrosz, un tempo sostenitore della dottrina pura del diritto del Kelsen e, come tale, fiero oppositore della concezione tradizionale dello stato autoritario e sovrano, fece sua quest’ultima nella sua opera dedicata al diritto internazionale (pubblicata nel 1937) quale fondamento necessario per il diritto della nazioni.

Nel complesso deve dirsi che nella dottrina accademica la dottrina della sovranità continua a predominare, anche se c’è la tendenza ad evitarne le estreme conseguenze nelle relazioni internazionali. Davanti al tribunale della scienza, nessuno potrebbe essere giustificato nel prendere posizione in questa controversia di grande momento, se prima non si rendesse conto del molteplice ruolo che il tradizionale concetto di sovranità ha giocato nella giurisprudenza e nella scienza politica fin dal sedicesimo secolo nonché i problemi che sorgerebbero se venisse tolto di mezzo. In secondo luogo, rappresenta un inderogabile dovere sia della scienza che della politica verificare se le correnti che vengono indicate come oppositrici alla dottrina della sovranità si siano veramente liberate da essa o se invece non tendano a rafforzarla nuovamente sul versante scientifico e a praticarla sotto altre spoglie.

Come spesso accade nelle controversie sui concetti giuridici, le incomprensioni terminologiche e le incertezze potrebbero offuscare la discussione scientifica. Infine, per coloro che nello studio della scienza prendono posizione sulle basi delle fondamenta della nostra Università, è di importanza capitale valutare se possano accettare il modo in cui il problema viene presentato nella moderna controversia sul concetto tradizionale di sovranità o piuttosto se coloro che partono dai principi della Riforma debbano seguire linee di pensiero essenzialmente diverse. Nel 70° anniversario della nostra Università non sembra fuori luogo attirare la vostra attenzione su queste fondamentali questioni. Nel farlo, rivisiterò innanzitutto la controversia originale e la successiva evoluzione della dottrina della sovranità dal sedicesimo secolo, quando fece il suo ingresso nella giurisprudenza e nella scienza politica.

 

La storia del Dogma

Il concetto di sovranità di Bodin e la dottrina umanistica del diritto naturale. Cinque anni dopo il massacro di San Bartolomeo, quando Jean Bodin pubblicava la sua famosa opera Six livres de la Republique nella quale egli fondava la sua concezione dello stato sul concetto di sovranità, l’impatto che ne risultò fu di importanza rivoluzionaria sia per la scienza politica che per il diritto positivo.

Sebbene egli avesse fatto uso del filone di pensiero romanistica dei giuristi dell’alto e del tardo medioevo e nonostante nella successiva elaborazione del suo concetto di sovranità egli abbia avuto un prossimo precursore in Aeneas Sylvius, il consigliere dell’Imperatore Federico III, nessuno prima di lui aveva affermato che la sovranità dovesse essere la caratteristica essenziale di ogni stato. L’idea centrale di questo concetto di sovranità non fu racchiusa nella definizione che ne diede nell’edizione latina del suo libro: summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas.

Questa formula viene spesso mal compresa a causa degli scarsi studi della teoria del Bodin dalla fonte originale. Bodin non sostenne affatto che la guida sovrana dello stato fosse al di sopra di tutte le leggi. Egli pensava che il sovrano, in aperta contrapposizione al Macchiavelli, dovesse essere soggetto al diritto naturale e a quello divino. Egli pensava che dovesse essere, al pari dei suoi sudditi, vincolato da trattati (contratti) i quali venivano da Bodin, all’opposto della concezione germanica medievale, distinti dalle leggi quali ordinanze d’autorità. E sebbene in quel tempo non ci potessero ancora essere questioni di diritto internazionale positivo, dal momento che appena cominciava a nascere il concetto di stato, non era certo coerente con la dottrina della sovranità dello stato di Bodin negare che lo stato fosse vincolato dai trattati da esso stesso stipulati. Secondo lui, solamente la sottomissione ad un più alta potenza mondiale è incompatibile con il concetto di stato.

Bodin neppure intendeva elevare la guida sovrana dello stato al di sopra delle c.d. lois fondamantales della monarchi assoluta. Secondo lui il re di Francia è soggetto a queste leggi fondamentali in quanto comprese nel possesso della corona, in particolar modo alla legge salica di successione. L’adagio Princeps legibus solutus est proveniva, come tutti sappiamo, dal commento che il giurista romano Ulpiano ebbe a fare della Lex Iulia et Papia (I, iii, 31) e fu solo nell’epoca tardo imperiale che venne ad essere spiegato in chiave assolutistica. In questa forma venne comunemente recepito nella scuola dei post-glossatori e nella nascente scuola giuridica umanistica di Alciato, Budé e Zasio6. Inoltre, in contrapposizione alla sua estrema concezione assolutistica, lo troviamo, per esempio, dalla scuola giuridica di Tolosa durante il regno di Francesco I. Fu Zasio ad elaborarne la concezione etica, nella forma in cui sarebbe stata più tardi difesa da Bodin e da Calvino.

Quindi, da questo punto di vista, non c’era nulla di nuovo nel concetto di sovranità di Bodin. D’altro canto però, a fare epoca fu il modo con cui egli elaborò il concetto di ‘potere supremo’. Secondo il suo pensiero, l’unità e l’indivisibilità della sovranità non lascia spazio ad alcuna restrizione del suo mandato, né in potere, né nelle finalità, né nel tempo. Di conseguenza, all’Imperatore del Sacro Romano Impero, il cui potere supremo veniva assai ridotto dalla ben conosciuta Wahlkapitulationem, si negava – con grande irritazione dei giuristi germanici – il titolo di sovrano e conseguentemente quello di suprema guida dello stato. Il re di Francia non è sottomesso né a lui né al Papa. Le forme di governo miste sono categoricamente respinte in quanto incompatibili con i concetto di sovranità. Ma sopra tutto, da quest’ultima consegue, secondo Bodin, l’assoluta e unica originale competenza per la creazione del diritto nel territorio dello stato. Il potere legislativo, come la prima e più importante espressione della sovranità non permette alcun altra originaria autorità creatrice di diritto.

La validità delle consuetudini viene fatta assolutamente dipendere dal diretto o indiretto riconoscimento del diritto statale e lo stesso vale di conseguenza per ogni creazione diretta di leggi nelle differenti sfere della vita che sono racchiuse nel territorio dello stato. Il monopolio nel dominio della creazione della legge, che gli imperatori romani non avevano mai rivendicato prima dell’assolutismo bizantino, viene qui proclamato, come naturale espressione della sovranità, essere la caratteristica essenziale di ogni stato che sia mai esistito. Questa teoria, nella sua generale applicazione al crescente stato assoluto, ebbe a diventare un programma concreto e a dominare l’intero concetto di diritto positivo per i secoli successivi.

La scienza venne ridotta al servizio della politica, che puntava alla completa demolizione della società medievale. Dopo il collasso dello stato Carolingio, la società nelle terre germaniche ricadde in una situazione di indifferenziata scomposizione, nella quale solo la gerarchia della organizzazione ecclesiastica poteva portare unità e coordinamento. La società presentava una sotto-struttura secolare ed una sovra-struttura ecclesiastica, che nella loro reciproca relazione corrispondevano al motivo religioso fondamentale del Cattolicesimo Romano (la potenza culturale predominante fino al quattordicesimo secolo): il motivo natura-grazia. La sotto-struttura secolare presentava un aspetto variegato delle corporazioni sociali, che erano divise in due modelli: il modello della gilda e quello della relazione del mundium, con molti incroci reciproci. La gilda era una imitazione artificiale di un primitivo istituto germanico, mentre il mundium era una pallida imitazione del potere domestico assoluto: il mundium.

Il primo modello si era evoluto nelle città medievali con le loro gilde commerciali, nonché nelle campagne nei liberi villaggi e Markgenossenchaften. Il secondo era in vigore, in modo più o meno evidente, in tutte le relazioni medievali e gerarchie d’autorità (Herrschaft), hoc est nella signorie più alte, intermedie e basse, nelle relazioni feudali, nel Grundherrschaften, ecc. Il potere di governo poteva essere commerciabile; in altre parole, era una res in commercio, non un ufficio pubblico al servizio della res publica. I signori sovrani potevano disporne liberamente.

Una volta in mano di soggetti privati o di corporazioni diventava loro diritto inviolabile. Di conseguenza l’autonomia medievale implicava sempre l’esercizio del potere di governo in nome della propria autorità, che non cambiò nemmeno con il sorgere dei ceti sociali. In questa condizione indifferenziata della società, nella quale le gilde coprivano tutte le sfere della vita umana, uno stato nel vero senso del termine non poteva evolvere. L’idea della res publica continuò solo nella teorica dei giuristi versati nel diritto romano e nella filosofia Tomistico-Aristotelica, ma non era fondata sulla realtà della società contemporanea.

E’ in questo stato di cose che deve essere compreso che Bodin, nel suo concetto di sovranità, ha rivendicato il controllo esclusivo della creazione del diritto in capo alla guida sovrana dello stato. L’autonomia medievale nella creazione del diritto era in verità incompatibile con il concetto di stato per la ragione fondamentale che era indifferenziata. In questa situazione ciascuna autonoma sfera di legge che reclamasse una originale sfera di competenza, nello stesso tempo reclamava un potere autonomo di governo, la quale era in contrapposizione all’idea di res publica, che come tale non riconosceva alcun limite all’interesse pubblico. Ma la dottrina della sovranità di Bodin, che era funzionale alla politica della centralizzazione burocratica della monarchia assoluta, fallì il proprio obbiettivo, cioè la monopolizzazione del potere di governo.

Non appena viene portato a termine il processo di differenziazione della società e lo stato monopolizza il potere di governo, allo stesso tempo emerge che pure l’evoluzione del diritto passa attraverso una differenziazione che non può essere ingabbiata nella struttura della sfera di legge dello stato. La dottrina che tutto il diritto positivo trovi la sua fonte giuridica nel volere del legislatore sovrano dimostra allora di essere un dogma politico nel pieno significato del termine, un dogma che si trova in completa divergenza sia con il senso generale di tutto il diritto, che con la ricca varietà strutturale della società. In un’epoca scientificamente davvero matura per questa concezione assolutistica del diritto di fonte statale, rappresenta un contributo immortale del giurista calvinista Johannes Althusius l’aver esposto una teoria della struttura della società fondata sul riconoscimento dell’ordine divino del mondo e l’intrinseca natura delle orbite sociali di vita, nella quale veniva sottolineato come ciascuna di queste ultime abbia una lex propria ed una propria sfera giuridica che non può discendere da alcun altra.

Per la verità, questa dottrina della ‘simbiosi’ mancava degli strumenti scientifici per un’analisi più approfondita di queste strutture sociali, cioè, in altre parole, nel far derivare da una sorta di contratto l’impalcatura giuridica di ogni manifestazione della società umana, Althusius seguì gli schematici ed uniformi metodi del diritto naturale e non era ancora del tutto scevro dalle visioni gerarchico-universalistiche delle teorie medievali. Comunque, al di là di tutto, egli si era emancipato dalla teoria aristotelico-scolatica la quale conferiva l’autonoma competenza per la creazione del diritto solamente alle cosiddette societas perfectae, cioè allo stato e alla chiesa. E per questa ragione non poté per principio resistere alla teoria della sovranità di Bodin sul terreno del diritto secolare.

Nel frattempo risulta evidente che il futuro di riveste di quest’ultima. La scienza – teoria del diritto e teoria dello stato inclusi – subiva vieppiù l’influenza della moderna filosofia umanistica con il suo principio religioso di base della natura – libertà, il dominio delle realtà naturali per mezzo della scienza e l’assoluta autonomia della libera personalità umana nei domini della scienza, dell’etica e della religione. Il motivo dominante diede alla luce l’ideale classico-umanistico della scienza, che proclamò i metodi della matematica e della scienza naturale – quest’ultima fondata da Galileo e Newton – quali metodi di pensiero universali, sui quali venne tracciata una nuova rappresentazione teoretica della realtà che non lasciava spazio alle differenze naturali e strutturali fondate sull’ordine creazionale. Esso venne alla luce per mezzo del nuovo motivo della libertà, ma, se sviluppato interamente ed in modo duraturo, sarebbe stato costretto a scontrarsi con quest’ultimo: in un’impostazione della realtà modellata sui concetti della scienza naturale spazio alcuno venne lasciato all’autonomia e alla libertà della personalità umana.

Persino nella filosofia politica del Bodin questo ideale scientifico – ai suoi tempi non ancora consolidato – cominciava a farsi sentire. La scienza venne ridotta al servizio della politica che voleva costruire lo stato quale istituzione razionale al fine del dominio, non prima di aver demolito la società indifferenziata del medio evo. Essendo questo lo scopo, Bodin, nella sua teoria politica, volle sviluppare i mezzi per questo fine en un modo rigorosamente metodico e matematico. Egli comincia con la seguente definizione: ‘ Lo stato è il governo legittimo di alcune case reali che sono accomunate dal fatto che sono titolari di potere sovrano.’ E quindi il Bodin dichiara: ‘Abbiamo premesso questa definizione perché in tutte le cose prima va fissato lo scopo primario e solo dopo indicati i mezzi per raggiungerlo. E allora, la definizione altro non è che l’oggetto della materia di cui si discute; e se non lo si fonda bene, tutto ciò che vi si costruisce sopra ben presto crollerà.’

Ma questa definizione non fu certo il risultato di una scrupolosa ricerca nella natura interna e nella struttura dello organismo stato e delle altre sfere di vita. Essa era imposta da uno scopo politico che ignorava l’ordine divino del mondo dal quale Althusius partiva e mirava solamente al completo dominio della società con lo strumento dello stato. All’interno della struttura che viene così ad essere delineata dal suo scopo politico il concetto di sovranità di Bodin giocava le seguenti diverse funzioni che dobbiamo ricordare nelle loro reciproche relazioni per essere in grado di valutarne correttamente i loro molteplici pro e contro:

  1.  tracciare le linee di confine tra lo stato e tutte le altre sfere sociali di vita politiche o non politiche ;
  2. definire il concetto di diritto positivo quale volontà autentica del legislatore;
  3. definire la relazione tra le varie orbite di competenza nella creazione del diritto, tutte dipendenti dall’unica competenza originale, cioè quella dello stato sovrano in virtù del suo potere legislativo.

La dottrina umanistica del diritto naturale, fondata da Hugo Grozio (7), acquisì il concetto di sovranità di Bodin ed esse pure venne posta al servizio della politica di demolizione e rinnovamento. More geometrico, egli voleva costruire una nuova società e un nuovo ordine giuridico, partendo dall’analisi della società da come si presenta nei suoi ‘elementi’, cioè gli individui e attraverso una sintetica costruzione della desiderata nuova società da questi elementi sociali con l’aiuto di un contratto sociale di natura giuridica. Per rendere compatibile il concetto di sovranità di Bodin con le idee umanistiche di libertà ed autonomia, la dottrina umanistica del diritto naturale costruì lo stato a partire da un contratto sociale stipulato tra individui per natura liberi ed uguali, spesso integrato da un contratto di autorità e sottomissione e nel pensiero di Pufendorf (8) anche da un terzo contratto sulla forma di governo.

Nel Leviathan di Hobbes (9) e nella cosiddetta infallibile ed onnipotente volonté général del Rousseau (10) il concetto di sovranità raggiunge la sua più alta elaborazione in senso prettamente assolutistico. Al pari del concetto di sovranità del Bodin, venne acquisita pure la concezione roussoniana della relazione intercorrente tra la legge e la consuetudine. L’innato diritto consuetudinario divenne, alla prova della tradizione classico-romana dello ius naturale et gentium, ius iniquum, un baluardo della società feudale, come tale condannato alla rovina. Nel nuovo ordine nessun altro diritto era ammesso all’infuori del diritto civile e dello ius publicum, cioè le due strutture del diritto statale. A tal fine il diritto positivo andava elaborato in codici esaustivi.

Fu non prima dell’apparizione sulla scena del filosofo inglese John Locke (1632-1704) che sorse nella dottrina del Diritto Naturale una reazione contro il concetto assoluto di sovranità, cioè dall’angolo del concetto di libertà del pensiero umanista. L’idea liberale dello stato costituzionale, sviluppata dal Locke portò ad una rigorosa distinzione tra lo stato e la società, mentre pure la teoria della separazione dei poteri, che di lì a poco avrebbe assunto la sua forma definitiva nella dottrina delle tria politica di Montesquieu (1689-1755), era diretta a provocare la decadenza interna del dogma della sovranità.

L’interpretazione storica del concetto di sovranità e la dottrina della sovranità dello stato. All’epoca della restaurazione (hoc est dopo la distruzione dell’impero napoleonico) la dottrina della sovranità prende una svolta completamente nuova, perché ora si lega al principio di legittimazione e al cosiddetto principio monarchico e nega fondamentalmente ogni impostazione contrattuale proposta dalla dottrina del diritto naturale. Mentre nel precedente periodo il problema del potere sovrano era stato affrontato – in modo quasi del tutto avulso dalla precedente esperienza storica – dal punto di vista del diritto naturale e mentre solo una formulazione che non fosse in contrasto con quel punto di vista sarebbe stata applicata alle tendenze assolutistiche o maggiormente liberali del tempo, ora, in sintonia con il pensiero storico di carattere conservativo del movimento di restaurazione, si pone massima attenzione ai diritti storici reali o immaginari delle dinastie detronizzate dalla rivoluzione.

A servire come modello fu la posizione pre-rivoluzionaria dei Borboni in Francia. Nell’introduzione al capitolo su Luigi XVIII, la cui prefazione fu abbozzata da Beugnot, quest’ultimo fornì la formula usuale che venne recepita in alcuni stati germanici e che venne elevata ad intoccabile e dogmatico punto di partenza per l’individuazione dello status costituzionale dei principi nell’art. 57 del Trattato finale di Vienna. In questa formula la sovranità del re non era basata sulla costituzione ma, viceversa, era la costituzione ad essere concessa come un atto del sovrano principe in virtù della sua presunta pienezza di poteri, che si supponeva fondata su diritti storici.

Non solo, ma la necessaria cooperazione delle classi e del parlamento nell’esercizio del potere legislativo trovava fondamento in una volontaria auto limitazione del potere sovrano. Per un verso il concetto di sovranità – in quanto a ciò in accordo con le concezioni di Hobbes e Rousseau – fu in tal modo rafforzato persino rispetto al concezione di Bodin: Bodin considerava la sovranità reale giuridicamente vincolata dalle lois fondamentales del regno che erano indipendenti da quella sovranità. Tuttavia, per altro verso la visione storica dell’epoca della restaurazione assestò il primo colpo al principio della dottrina di Bodin per quanto riguarda il monopolio della sovranità del legislatore nell’attività di creazione del diritto. Questo emerse sotto l’influenza di una spinta irrazionalistica ed universalistica del motivo umanistico della libertà e venne elaborato dall’idealismo post Kantiano (in particolare nell’idealismo trascendentale del Schelling).

Il valore assoluto dell’individualità venne rivolto contro la nozione abusata di uniformità generale; ed in contrapposizione all’individuo del filone di pensiero individualistico degli esponenti del diritto naturale, ad essere ora innalzata fu la comunità. La società non venne più concepita come un’unione di liberi ed uguali individui, ma un tutt’uno organico e la singola personalità libera ed autonoma fu vista sotto la luce dell’appartenenza della persona ad una ugualmente singola comunità naturale, alla quale viene conferita una personalità collettiva. Questa nuova concezione del motivo umanistico della libertà si impose anche nella scienza. L’impostazione di pensiero dominante preso in prestito dalle scienze fisiche venne ovunque spodestato da un metodo di approccio storico che mirava a comprendere l’individuo nelle sue relazioni storico – individuali con le modalità di pensiero dei rami spirituali della scienza.

In contrapposizione alla convinzione razionalistica che si potessero costruire ordini politici e giuridici sulla base di un modello inalterabile che fosse in sintonia con la dottrina del diritto naturale e adatto per qualsiasi epoca e nazione, sganciato la passato storico, tutta l’attenzione veniva ora posta sull’aspetto organico dello sviluppo storico di una cultura che ha la sua autentica fonte nel caratteristico aspetto nazionale o Volkgeist (11). Sorse di conseguenza un nuovo ideale di scienza che, nel rendere assoluto l’aspetto storico della società, portò ad una visione esageratamente storica (o storicistica, se lo preferite) della realtà. E questa impostazione di pensiero storico era destinata a scontrarsi contro la concezione tradizionale del diritto positivo come prodotto della volontà sovrana del legislatore.

La Scuola Storica del Diritto, fondata da Carl von Savigny , che individuò nel diritto un fenomeno di evoluzione storica che già all’origine nasce organico (hoc est senza essere creato intenzionalmente) dallo spirito caratteristico o convinzione del popolo, ruppe completamente con la precedente concezione razionalistica della relazione tra diritto di fonte statale e diritto consuetudinario. Al posto della dottrina del diritto naturale venne posta quella del diritto popolare (Volkrecht) nella sua evoluzione storica. Questo diritto popolare, affermavano, non nasceva dalla volontà del legislatore sovrano, ma dalla storica inclinazione legislativa del popolo. Il diritto popolare si rivela nel Uebung nella veste di diritto consuetudinario, ma allorquando le relazioni sociali si fanno più complesse, esso va a dotarsi di un organo tecnico nella classe dei giuristi ed assume la propria forma tecnica nel Juristenrecht. Nei confronti di quest’ultimo la legislazione ha un compito solamente di secondaria importanza.

Se questo filone di pensiero fosse stato coerentemente sviluppato, il concetto tradizionale di sovranità sarebbe stato estromesso dagli elementi necessari alla definizione del diritto positivo. Tuttavia, non fu l’ala romanistica della Scuola storica del diritto, ma quella germanica, guidata dai suoi due esponenti principali, Georg Beseler e Otto Gierke a trarre dalla dottrina del diritto popolare le conclusioni che si sarebbero rivelate fatali al concetto tradizionale di sovranità.

Come ebbe ad insegnare von Savigny, se tutto il diritto altro non è che un prodotto storico del caratteristico Volksgeist (12), allora la ricezione nelle terre tedesche del diritto romano deve essere visto come uno snaturamento del sano sviluppo delle istituzioni giuridiche germaniche. Lo spirito del diritto civile romano, tacciato di individualismo, era, proprio come il concetto assolutistico di governo dell’Impero romano, del tutto antagonista rispetto ai fondamenti sociali e corporativi del diritto germanico. Lo studio del sistema corporativo germanico portò ad una visione maggiormente sociologica della giurisprudenza e i germanisti, in totale opposizione al romanista Puchta, affermarono che era l’autonomia delle corporazioni ad essere l’originale fonte del diritto.

Essi individuarono il diritto interno alle corporazioni come Sozialrecht, concetto sconosciuto alla tradizione classica. In primo luogo, sotto l’influenza del pensiero storico, questo assalto germanistica minacciò di smantellare completamente le fondamenta del diritto civile e del concetto di stato. Ma Gierke si avvide in tempo del pericolo e scese a compromessi con l’idea del diritto naturale. La dottrina dei diritti individuali (che nella tradizione classica dello ius naturale et gentium rappresentano i fondamenti del diritto civile) non poteva essere sacrificata in nome del concetto germanico di diritto popolare che confinava lo status giuridico complessivo del soggetto nelle indifferenziate corporazioni sociali. Il concetto di Individual-recht doveva essere conservato quale sfera di diritto indipendente accanto al Sozialrecht delle corporazioni. Non si poteva permettere che il concetto classico di stato come res publica sovrana soccombesse sotto il principio di indifferenza corporativa del diritto germanico.

Tuttavia, Gierke volle rimpiazzare la concezione dello stato sovrano e burocratico, idea derivata dall’Impero romano ed espressa significativamente dall’identificazione che Bodin faceva della res publica con il governo, con un’idea ‘organica’ dello stato, nel quale si riconosce il governo quale organo essenziale di un’organizzazione dello stato che armonizzasse il governo con il popolo. Secondo il suo pensiero, questo stato organizzato, al pari di qualsiasi altra sfera corporativa sociale, è un vero ‘organismo spirituale’ datato di una propria personalità. Ma si tratta di un gegliederte Gemeinschaft, nel quale sia la soggettività giuridica dei singoli cittadini che quella delle più circoscritte sfere corporative, integrate nella complessità dello stato, rimangono invariate. Il Genossenschaftsprinzip poté in questo modo reggere l’impatto dell’idea moderna di stato costituzionale. La sovranità nel pieno senso del termine non poteva quindi appartenere né al governo, né al popolo, ma solo allo stato della sua integrità; il governo può esercitare potere sovrano solo nella veste di organo di uno stato fondamentalmente corporativo.

Così nacque la dottrina della sovranità dello stato che, nella forma proposta dal Gierke, era per molti versi una concezione migliore di quella del Geber, Laband e del Jellinek, che sono generalmente considerati i tipici rappresentanti di questa dottrina; ed era notevolmente superiore alla dottrina della sovranità di Bodin, la quale non era fondata su di una concezione autenticamente corporativa dello stato. Nel frattempo, la nuova dottrina della sovranità dello stato, nei limiti di quanto era compatibile realmente con il pensiero della Scuola Storica, portava i semi che erano destinati a smantellare completamente il tradizionale concetto umanistico di sovranità. Dal momento che la teoria del diritto popolare aveva portato alla dottrina della creazione autonoma del diritto delle differenti sfere sociali, il concetto di sovranità, una volta profondamente elaborato, non poté più conservare la caratteristica qualità dell’essere l’unica competenza originaria nella creazione del diritto positivo. Dovette quindi sorgere la questione sul ruolo che tale concetto potesse ancora giocare nella definizione di stato.

Lo stesso Gierke rimase ancora attaccato alla concezione di Bodin che la sovranità dovesse venire considerata una qualità essenziale di qualsiasi stato, il quale, nella sua idea, si distingue da tutte le altre sfere della vita quale ‘organizzazione sovrana di potere’ , che non deve essere inteso nel senso di Genossenschaft, ma di Gebietskorperschaft, perché il primo concetto nel suo sistema si applica solo alle sfere non politiche. Perciò il concetto di sovranità venne chiaramente trasferito dalla sfera giuridica alla sfera storico – politica del potere e divenne una categoria storica in luogo di una categoria appartenente al diritto naturale. Questa fu la conclusione enfaticamente tracciata dal Gerber, Laband e Jellinek in conseguenza della rottura con la concezione della dottrina del diritto naturale.

E da ciò ne conseguì inoltre che essi, distinguendosi dal Gierke, non considerarono più la sovranità una caratteristica essenziale dello stato e per di più riconobbero l’esistenza di stati non sovrani. Non appena tuttavia il concetto di sovranità venne trasferito dalla sfera del diritto naturale a quella della sfera storica del potere, sorse un problema per il quale la dottrina della sovranità dello stato non era in grado i offrire una soluzione soddisfacente, cioè la questione della relazione fra il potere sovrano dello stato e la legge. Ma il problema, in questa forma, non è affatto posto nella maniera corretta, perché stato e legge non possono essere confrontati in questo modo. La sfera di legge è, come le altre, solo un aspetto modale della società umana.

Lo stato, d’altro canto, è una sfera corporativa reale della vita sociale, che in questa veste opera in tutti gli aspetti, quindi necessariamente anche nell’aspetto giuridico. E tutte le strutture tipiche delle differenti sfere della vita sociale (stato, commercio, chiesa, famiglia, ecc.) introducono nell’aspetto giuridico quella caratteristica varietà che rende impossibile parlare di ‘diritto’ come tale, senza una sua ulteriore qualificazione sociale. Di conseguenza, il diritto pubblico e il diritto civile sono due caratteristiche sfere giuridiche dello stato che sono radicalmente differenti dal diritto ecclesiastico, dal diritto commerciale ed industriale, ecc. e non possono mai essere posti in contrapposizione allo stato. Gierke, tuttavia, impostò male il problema e non fu perciò in grado di offrire una soluzione accettabile. Secondo lui ‘stato’ e ‘legge’ sono ‘due aspetti autonomi e profondamente diversi della vita comunitaria.

Il primo si manifesta nel raggiungimento coatto degli obbiettivo scelti comunitariamente e culmina nell’azione politica, mentre il secondo si manifesta nella delimitazione delle sfere di azione tipica della volontà racchiusa in queste sfere e raggiunge il suo apice nel riconoscimento giuridico (quando viene accettato come diritto).’ Questa insostenibile giustapposizione di stato e legge mostrava l’intimo conflitto tra il concetto di sovranità fondato sul motivo umanistico della potenza – o dominazione – e la teoria del diritto popolare della Scuola Storica, che era basata sul motivo umanistico della libertà ed era pronta a riconoscere la legge solo come libera ed autonoma espressione della ‘convinzione del popolo’. In altre parole, il problema nasceva dalle stesso motivo umanistico di base della natura – libertà e il Gierke cercò solamente una via dialettica per unire i due motivi antagonisti della dominio e libertà; questo perché, secondo lui, per dare una forma positiva al diritto c’è bisogno di uno stato sovrano.

Viceversa, il potere sovrano dello stato, necessita della legge a proprio fondamento per non degenerare nel dispotismo. Tuttavia, non era negabile che il concetto di sovranità cozzasse con la dottrina del Gierke delle sfere sociali corporative e la loro autonoma creazione di diritto. Un allievo del Gierke, Hugo Preusz, partendo da questa dottrina e dalla teoria del diritto popolare della Scuola Storica, fu il primo ad eliminare per principio il concetto di sovranità. Quest’ultimo è, secondo lui, il corrispettivo necessario del concetto individualistico di soggettività, ambedue derivanti dal diritto romano.

Diversamente dallo stato assolutistico, lo stato costituzionale moderno si è sviluppato dal principio giuridico germanico dello autonomo Gessenschaft. E il concetto di sovranità non poté reggere a lungo lo stato costituzionale. Se lo stato è, come ebbe a dire il Gierke, un soggetto corporativo organico fra una serie di soggetti corporativi organici, che possono essere integrati come membri in soggetti maggiormente comprensivi di quel tipo, si può pure risolvere il problema della composizione della parti dello stato federale tedesco e dell’inserimento dello stesso stato nell’organizzazione delle nazioni sulle basi del diritto internazionale. Il concetto di sovranità dovette fare ovunque i conti con la corretta presa di coscienza del problema. Ma non è facile sbarazzarsi di questa concezione della sovranità.

Dal suo esordio essa ha giocato un ruolo molto più vario di quello oggetto delle speculazioni di Preusz. L’ala germanica della Scuola Storica ha posto l’autonomia delle sfere corporative sociali quale fonte originale del diritto, ma mancò di accennare ad un criterio materiale per demarcare gli ambiti di competenza dello stato e delle altre sfere di vita nel campo della creazione del diritto. Chi avrebbe dovuto soccombere in caso di conflitto? La dottrina della sovranità ha perlomeno dato una risposta inequivocabile e lo stesso Gierke non sapeva con cosa sostituirla. Egli stesso sosteneva che nessun autonomo diritto corporativo poteva imporsi contro la volontà sovrana dello stato. Il concetto di sovranità non può essere eliminato se non si offre un’altra soluzione al problema della mutua relazione degli ambiti originali di competenza nel campo della creazione del diritto. E la questione capitale in questa materia è se questo sia da considerarsi un problema intrinseco al diritto o se sia una questione storica di potere.

La dottrina tradizionale della sovranità l’ha sempre di fatto posta come una questione di potere, perché la costruzione del potere sovrano del governo a partire da un contratto volontario – come proposto dalla dottrina del diritto naturale – allo stesso modo altro non è che una maschera giuridica per nascondere il motivo umanistico del potere. Questo ha creato un conflitto tra forza e ragione che non può essere placato né con il metodo dialettico del Gierke, né con la ben conosciuta dottrina del Jellinek della auto limitazione volontaria della volontà dello stato per mezzo della legge. La dottrina della sovranità della legge (Rechtssouveranitat) e la sua presunta vittoria sul tradizionale dogma della sovranità

Sembrava che il conflitto potesse essere evitato con la dottrina della sovranità della legge che nelle sue tre varianti, quella psicologica del Krabbe, quelle normativista del Kelsen e quella giuridico – sociologica del Duguit e del Gurvitch, si scontrò con il concetto tradizionale di sovranità, sia che si presentasse nella forma della sovranità del governo, del popolo o dello stato. In realtà, tuttavia, la dottrina della sovranità della legge non ha per nulla superato le antinomie del concetto tradizionale di sovranità. Essa vorrebbe farci credere che i problemi che quest’ultimo sembrava risolvere, sarebbero svaniti se solo si fosse proclamato sovrano in luogo dello stato, del popolo e del governo, un ordinamento giuridico impersonale.

Ma l’ordinamento giuridico è solo l’aspetto legale – o normativo – dell’aspetto giuridico (13) della società umana e la grande complessità strutturale che caratterizza la nostra moderna ed assai differenziata società è pure destinata ad essere espressa nel suo aspetto giuridico. Quindi la dottrina della sovranità della legge non può sottrarsi ad una definizione che tenga conto della reciproca relazione tra competenza dello stato e quella delle altre sfere sociali della vita. Perché quale delle varianti della legge potrebbe reclamare a buon diritto la sovranità? Il diritto costituzionale, il diritto internazionale, il diritto commerciale, industriale, ecclesiastico? Quale che sia la scelta, si sarà sempre obbligati a dotare una delle sfere sociali della vita della competenza e della sovranità assolute. Ma una competenza assoluta non potrà mai essere un vero potere giuridico, dal momento che non permette alcuna delimitazione ad opera della legge.

Perciò la dottrina della sovranità della legge a sua volta si scontra con l’aspetto generale dell’intero diritto ed è costretto alla fine a risolvere il problema della competenza giuridica in un problema storico di potere. E quindi questa dottrina deve alla sua vera origine il fatto di sforzarsi di salvare l’indipendenza della legge dal potere! Di recente il Gurvitch (Sociologia del diritto, 1947) (14) ha tentato di sfuggire a queste difficoltà attribuendo la sovranità assoluta ad una non organizzata ‘sopra-funzionale’ comunità della nazione e della comunità internazionale dei popoli che egli chiama la sotto-strutture omnicomprensive della società. Queste dovrebbero in un modo del tutto mutevole demarcare gli ambiti di competenza di tutte le differenti comunità ‘funzionali’ come lo stato, la chiesa, i sindacati degli imprenditori, ecc. Le comunità sovrane sopra-funzionali sono qui pensate ‘indifferenziate’. In esse l’idea di legge viene incarnata ‘in tutte le sue possibili maniere’, mentre nelle comunità ‘funzionali’ possono trovare espressione solamente specifici aspetti di questa idea di legge. Ma non esistono comunità non organizzate dalla caratteristica sopra-funzionale. La sfere indifferenziate della società primitiva sono sempre organizzate e sono destinate a sparire quando prende piede il processo di differenziazione.

Perciò il Gurvitch è di nuovo costretto a dire che una differenziata sfera corporativa è il rappresentante esclusivo e interprete vincolante dell’ordinamento giuridico sovrano assoluto delle omnicomprensive ‘comunità sopra-funzionali.’ In questi tempi di assolutismo statale nei quali la libertà personale e la libertà della altre sfere sociali di vita corrono il maggior pericolo, quel rappresentante, secondo il Gurvitch, dovrebbe essere proprio lo stato che ora riceve persino la ratifica di ‘legge sovrana’ grazie alla sua interferenza usurpatrice negli originali ambiti di competenza della altre sfere di vita. Quindi, anche in questa teoria della sovranità della legge la sovranità assorbe la legge permettendo al motivo del potere di predominare sul motivo della libertà. Il tradizionale concetto di sovranità e la dottrina della sovranità nella sua corretta orbita. Osservando ancora l’evoluzione del concetto di sovranità nella scienza giuridica e politica di matrice umanistica, io penso di poter affermare quando segue: in tutte le sue manifestazioni, inclusa anche la dottrina della sovranità della legge, il concetto di sovranità ha comportato la negazione dell’esistenza delle originali, materiali e giuridicamente definite orbite di competenza dello stato e delle altre sfere di vita. Le originarie sfere di competenza in questo senso materiale e giuridico non possono mai essere fondate su un ordinamento di diritto positivo, perché qualsiasi creazione di diritto positivo come tale presuppone a tal fine la competenza originaria o potere legale. Solo la competenza derivata può essere fondata sul diritto positivo ed è conseguentemente caratterizzata da un fondamento necessariamente variabile.

A prescindere da quanto in alto si salga in qualunque possibile gerarchia di competenze derivate, strutturata secondo le norme del diritto positivo, alla fine si arriva alla competenza originale dalla quale la detta gerarchia è derivata. Quel è dunque il fondamento di questo potere legale originale che funga da presupposto per tutto il diritto positivo? Questo potere legale può trovare fondamento ed essere materialmente caratterizzato solo dalla natura intima, dal principio strutturale interno della sfera sociale nella quale viene esercitato, il cui principio è indipendente da qualsiasi volontà umana. In qualità di potere legale originale – non derivato cioè da alcun altra sfera temporale della vita – lo potremmo chiamare sovrano, a patto che questo concetto di sovranità sia immediatamente circoscritto dall’essere ‘nella sua orbita corretta.’ Ed allo stesso tempo diventa l’esatto opposto del concetto di sovranità costruito sulle teorie umanistiche, perché, nonostante tutti i tentativi di provvedere a quest’ultimo una base giuridica o almeno qualche demarcazione di natura legale, esso ha sfondato teoreticamente per necessità interna i confini delle originali sfere di competenza ed allo stesso tempo i confini modali del diritto. ‘ La sovranità nella sua corretta orbita’ non rappresenta un vago slogan politico, il proclama di uno speciale partito politico cristiano. Essa è profondamente radicata nel vero ordine complessivo delle cose e non può essere ignorato impunemente, perché essa è l’espressione della sovrana volontà divina e della saggezza del Creatore, che ha creato tutte le cose secondo la loro specie ed ha fissato i loro irremovibile confini strutturali nell’ordine della realtà temporale.

Ed è Lui che ha conservato questo ordine temporale della realtà anche dopo la caduta del genere umano per rivelarlo nella redenzione per mezzo di Gesù Cristo in tutta la sua religiosa pienezza di significato: tutta la realtà temporale punta verso l’amorevole servizio della glorificazione di Dio. In altre parole, la sovranità nella sua orbita corretta è un principio ontologico universale che assume la sua espressione legale speciale solo nell’aspetto giuridico della realtà. Esso rivela due differenti dati nella struttura della realtà: 1) la mutua irriducibilità dei differenti aspetti della realtà; 2) il loro indissolubile intreccio e connessione nell’ordine temporale della realtà. E questo perché solo nella loro indissolubile concatenazione tali aspetti possono rivelare la loro irriducibile unicità.

Questo vale sia per le strutture dei differenti aspetti modali della realtà15, che strutturano in generale la tipica coerenza di quest’ultima, che per le strutture tipiche delle singole totalità nelle quali questi aspetti modali sono uniti nella loro concatenazione integrale e sono raggruppati e individuati in una singola totalità in modi caratteristicamente differenti. Tutte le relazioni giuridiche – in qualsiasi sia la struttura sociale di totalità (quella dello stato, della chiesa, del commercio, delle relazioni internazionali, ecc) in cui esse si manifestino – sono, in quanto relazioni giuridiche determinate dalla struttura modale generale dell’aspetto giuridico della realtà. In questa struttura modale l’ordine complessivo e la concatenazione dei differenti aspetti sono espressi in un modus irriducibile.

Come ho esposto e spiegato in dettaglio nel secondo volume del mio De Wijsbegeerte der Wetsidee, esso è costruito a partire da un momento nucleare, che assicura l’irriducibilità dell’aspetto e da una serie di altri momenti strutturali, alcuni dei quali (le cosiddette analogie) mantengono la coerenza interna dell’aspetto giuridico con tutte quelle modalità che occupano una posizione anteriore nell’ordine degli aspetti, mentre altri (le cosiddette anticipazioni) mantengono la connessione con quelle posizionate posteriormente nell’ordine degli aspetti sebbene tutti siano qualificati dal momento nucleare dell’aspetto giuridico (16). La competenza giuridica, o potere legale, gioca un ruolo essenziale tra i momenti analogici nella struttura modale di questo aspetto.

Esso rappresenta il prerequisito per tutta l’attività umana di lavorazione dei principi del diritto in forme concrete, per mezzo delle quali i principi vengono elaborati in norme positive di diritto. La competenza è potere giuridico e in questa espressione forte viene esplicitata l’indissolubile connessione tra l’aspetto giuridico e quello storico della realtà, perché il potere (o controllo) è il momento nucleare modale dell’aspetto storico che è un aspetto che appartiene allo sviluppo culturale. Il potere giuridico non è potere nel senso storico originale: è solo un’analogia storica nella struttura modale del diritto, che è sempre qualificato dal momento nucleare modale dell’aspetto giuridico, ma è fondato sulle relazioni storiche del potere e non può mai essere indipendente da quest’ultimo. Nella sua essenza questa competenza giuridica non è mai assoluta o esclusiva. Essa è premessa in alcune orbite originali di competenza che esistono nelle relazioni giuridiche di mutua delimitazione e bilanciamento.

Perciò, come in tutti i concetti fondamentali della giurisprudenza, si deve trovare nel concetto di competenza anche un’analogia numerica, nella quale è espressa la coerenza interna tra l’aspetto giuridico e quello quantitativo. Una vita giuridica nella quale ad operare sia un solo soggetto giuridico non è più possibile di quanto lo sia la vera vita giuridica nella quale sia data una sola originale orbita di competenza per la formazione del diritto. Questo è impossibile persino in una società indifferenziata. Da questo si evidenzia nuovamente che il tradizionale concetto di sovranità deve scontrarsi inevitabilmente con la modale sovranità-nella-sua-orbita dell’aspetto giuridico della realtà sociale. Siccome nella concezione teoretica della realtà, dalla quale era partita questa nozione di sovranità, non c’era alcuno spazio per le strutture modali dei differenti aspetti della realtà sociale, essa, a fortori non poteva avere spazio alcuno per le strutture tipiche delle differenti sfere sociali dal momento che quest’ultime non possono essere comprese senza essere basate sulle prime. Di conseguenza si è affermato il concetto di sovranità essere la caratteristica essenziale dello stato, visto che è stato eliminato il principio strutturale interno (e con questo la sua intima natura) di quest’ultimo.

Allora, sono esattamente queste strutture della sfere sociali di vita che conferiscono a ciascuna delle sfere originali di competenza il loro tipico contenuto materiale e la loro delimitazione. Nell’ordine della realtà esse sono fondate come principi strutturali, ma possono esser realizzate solo attraverso la lavorazione in forme concrete dall’umanità. I prodotto di questa affascinante attività umana sono le forme sociali, che hanno sempre un fondamento storico e variano al variare dell’evoluzione storica della società. I principi strutturali tipici delle sfere sociali di vita, d’altro canto, hanno una caratteristica costante e invariabile, perché determinano la natura intima di queste sfere. La natura intima dello stato e dell’istituzione chiesa non muta nel corso del tempo, ma mutano solo le forme sociali che vengono fatte assumere a queste istituzioni sociali. Queste forme sociali sono i punti nodali dell’intreccio delle orbite di vita, che sono del tutto differenti l’una dall’altra nella loro natura e struttura interna.

Ma come ciascuna delle strutture modali degli aspetti, pur nella loro mutua concatenazione, mantiene la propria sovranità modale nella propria orbita, così ciascuna struttura tipica delle differenti sfere sociali mantiene, nel loro mutuo intreccio, la tipica sovranità nella propria orbita e quindi, per esempio, nell’aspetto giuridico essa (la struttura) conserva la propria originale sfera di competenza nel campo della creazione del diritto. Da questo punto di vista lo stato non gode di alcuna posizione speciale. Esso ha sovranità solo nella propria orbita. Tuttavia, questo non toglie il fatto che il suo potere giuridico originale sia di un tipo affatto diverso. In conformità con la sua struttura interna, lo stato deve essere qualificato come una corporazione di diritto pubblico, territoriale e istituzionale, una comunità giuridica pubblica di governo e soggetti fondata sulla base storica di un’organizzazione monopolistica del potere della spada. Perché, a differenza di qualsiasi altra struttura sociale differenziata, quella dello stato è tipizzata anche due funzioni modali che agiscono in aspetti modali differenti, il primo dei quali è chiamato la ‘funzione qualificatrice’ tipica o ‘funzione direttiva’, il secondo la ‘funzione tipica di base.’ Il principio strutturale interno è espresso anche negli altri aspetti della vita dello stato: quello morale, economico, linguistico, sensoriale, biologico, ecc.

La funzione direttiva dello stato – a differenza di tutte le altre sfere di vita – ha il suo posto nell’aspetto giuridico della realtà sociale: questo significa che lo stato, agendo come tale nel campo della creazione del diritto, non ha competenza originaria per la creazione di diritto che serva a fini non-giuridici. Tutto il diritto è diritto speciale, cioè ius specificum se, in conformità alla struttura sociale interna nel quale è contenuto, esso serve in modo tipico alla realizzazione di un fine meta-giuridico, come ad esempio per le leggi del commercio che sono economicamente qualificate al loro interno o ancora, per il diritto ecclesiastico che viene qualificato per il suo fine di fede. Il diritto elaborato dallo stato è , d’altro canto, per sua autentica natura ius comune. In coerenza con la sua speciale struttura modale, il diritto mostra una correlazione di ciò che noi chiamiamo relazioni comunitarie e di coordinazione, dal momento che in ogni relazione sociale questa correlazione è intrinseca, qualsiasi sia la struttura tipica della relazione stessa. Nella relazione tra soci, i soggetti non agiscono come i membri di un tutto, ma sono giustapposti, l’uno accanto l’altro o persino l’uno contro l’altro.

Nella relazione comunitaria, all’altro lato, essi sono uniti come membri di un tutto che include ciascuno di essi. Nel tipico diritto di fonte statale, ci imbattiamo quindi nella correlazione di due tipiche sfere, rispettivamente il diritto civile e il diritto pubblico; il primo è diritto che regola le relazioni di coordinazione civile degli individui come tali; il secondo regola il diritto sociale dello stato come comunità pubblica. Queste sono le due sfere originali di competenza dello stato nel campo della creazione del diritto che sono materialmente delimitate dalla loro unicità e dalla loro struttura intima. In coerenza con la loro tipica natura, il diritto commerciale interno o il diritto ecclesiastico interno non possono assumere il carattere di diritto pubblico o diritto civile. Il diritto di fonte non statale, è vero, sarà, come ius specificum, soggetto ad una vincolatività tipica nei confronti del diritto civile e pubblico e perciò sembrerà come se lo stato avesse sovranità assoluta nella creazione del diritto.

Queste ingannevoli apparenze diventano ancora più forti quando non vengono riconosciuti i principi strutturali interni delle sfere sociali, né le loro tipiche sfere giuridiche, mentre a ricevere esclusiva attenzione sono solo le forme giuridiche nella quali il diritto positivo viene in essere, come leggi, ordinanze, contratti, statuti, ecc. Perciò, così come le forme sociali hanno dimostrato di essere punti nodali del mutuo intreccio delle orbite sociali, così nell’aspetto giuridico le fonti formali del diritto sono i punti nodali del mutuo intreccio delle originali orbite di competenza. Ma persino i questi più stretti intrecci, ciascuna di queste sfere conserva la propria sovranità nella propria specifica orbita. Questo non è né il momento né il luogo per approfondire ulteriormente tutto ciò. Permettetemi perciò, di concludere le mie riflessioni sul concetto di sovranità con un parola finale. Nel corso della mia argomentazione le obiezioni fondamentali che ho avanzato contro questo concetto nella sua interpretazione tradizionale hanno un retroterra più profondo che risale alla concezione interamente teoretica della realtà dalla quale è originato.

La concezione teoretica della realtà dalla quale partono le differenti branche della scienza, non è mai neutrale nei confronti della religione, ma è intrinsecamente dominata dal motivo religioso di base dal quale l’attività di pensiero scientifico trae la sua forza propulsiva primaria. Qui si colloca l’intrinseco e necessario punto di contatto tra religione e scienza. Al crescere della nostra Università, la riforma interna della nostra visione teoretica della realtà diventa sempre più urgente. Perché non saranno cavalli e cavalieri che ci condurranno alla vittoria nello sforzo di realizzare l’ideale del fondatore della nostra istituzione, ma è solamente ed in definitiva l’intimo potere motivante del biblico motivo base della Riforma: quello della creazione, della caduta dell’umanità e della nostra redenzione per mezzo di Gesù Cristo, che deve anche cambiare radicalmente la nostra visione teoretica della realtà, se vogliamo puntare ad una scienza che non sia meramente scolasticamente conciliata, ma realmente ri-formata in senso profondamente cristiano.

Traduzione: Andrea Modolo 3 gennaio 2003


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