17. L’Editto di Milano
La parola liturgia viene dal Greco leitos, pubblico, più ergon, opera. La religione era nell’antichità un aspetto dell’opera pubblica dello stato, il suo tentativo di assicurare buoni rapporti con gli dei e con gli uomini contemporaneamente. La funzione della religione era di costituire il cemento sociale dello stato.
La centralità nel cosmo apparteneva, non agli dei, ma allo stato, l’ordinamento divino-umano. Poiché lo stato era l’istituzione religiosa centrale, ed in molti casi l’unica, il significato della vita dell’uomo era compresa nello stato. Essere un uomo senza stato significava essere separato non solo dalla comunità religiosa ma dalla religione stessa. La vita di un uomo era definita dallo stato, il quale designava i confini della sua dimora e della sua vita.
Per il Cristiano non ci può essere vita al di fuori di Dio. Noi viviamo, ci muoviamo e siamo in Lui (At. 17.28). Quando un Greco faceva questa affermazione, egli vedeva dio come il complesso di sensi (direttive) nell’essere universale che venivano focalizzate nello stato. Per il Cristiano Dio non è un’ entelechia dell’essere ma il Creatore dell’universo e da esso separato. Per il cristiano, la vita dell’uomo è compresa (inglobata) da Dio, non dallo stato. Dio trascende l’ordine naturale, e l’uomo, creato ad immagine di Dio (Gn. 1.26-28), non deve mai vedere se stesso come compreso dalla natura. La sua legge proviene da Dio, non da se stesso o dal mondo naturale, e perciò dio è il suo legislatore e non lo stato. Dio da la Sua legge allo stato, la chiesa, l’uomo, la famiglia, la scuola, e tutto l’ordine creato.
A motivo di questo fatto teologico, la libertà religiosa poteva essere una realtà in Israele ma non sotto il paganesimo. Dall’altro lato il paganesimo non poteva tollerare la libertà religiosa, poiché farlo significava scardinare il proprio concetto di stato e di governo civile.. Poteva garantire solo tolleranza religiosa e chiesa nazionale. Tolleranza e chiesa nazionale sono diversi aspetti di un singolo fatto. lo stato che assume di avere la prerogativa di governare e controllare la religione come volontà sovrana, stabilirà quella religione con vari editti di tolleranza. Può, in fatti, stabilire, molte religioni, come fece Roma. Ad ogni modo, poiché la tolleranza è un fatto legale, ciò che è tollerato è perciò stabilito dal potere dello stato. Roma mostrò grande tolleranza verso una varietà di religioni straniere, tutte con la stipula che la priorità, sovranità e giurisdizione di Roma erano riconosciute. Di conseguenza, ogni religione lecita o legalmente permessa, concesse la priorità, sovranità e primaria giurisdizione a Roma. Tutte divennero sotto-culti del culto di Roma. Erano tollerati e perciò stabiliti ( Established-resi la religione della nazione).
Come tali, questi sotto-culti contribuivano a provvedere il cemento sociale così importante all’impero Romano. La supervisione di Roma di queste religioni era usualmente indulgente, perché. Data la loro subordinazione a Roma, il successo delle loro operazioni poteva rafforzare la coesione così importante per Roma. Tutte, diventando istituzionalizzate, contribuivano al culto d’adorazione dell’imperatore. Per tutti, cristiani esclusi, questi concordati significavano semplicemente un buon ordinamento sociale e un controllo.
Di conseguenza, i cristiani furono perseguitati come nemici dello stato e dell’umanità. Tertulliano, nella sua Apologia, negò che i cristiani fossero “i più colpevoli degli uomini”, piuttosto erano i cittadini più osservanti della legge, un popolo che pregava per l’imperatore ed erano dei soggetti fedeli ed onesti (Apologia II, XXIX-XXXII; 197 D.C.). Questa argomentazione non fu convincente per Roma, per l’impero, buona cittadinanza significava meno onestà morale e più una servilità religiosa al Genio di Roma.
Quando le persecuzioni terminarono, con l’editto di Milano nel Marzo 313, fu fatto un passo importante verso la libertà. Le altre religioni dovevano continuare come prima, tollerate. La chiesa doveva essere libera. Lattanzio ci da il testo dell’Editto.
“(2) Quando noi, Costantino e Licinio imperatori, ci siamo incontrati a Milano e abbiamo discusso riguardo al bene e della sicurezza pubblica, ci è sembrato che, tra le cose che potevano portare vantaggio all’umanità, la reverenza offerta alla Divinità meritasse la nostra attenzione principale, e che fosse giusto dare ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che a ciascuno apparisse preferibile; così che quel Dio, che è seduto in cielo, possa essere benigno e propizio a noi e a tutti quelli sotto il nostro governo. (3) Abbiamo quindi ritenuto una buona misura, e consona a un corretto giudizio, che a nessun uomo sia negata la facoltà di aderire ai riti dei Cristiani, o di qualsiasi altra religione a cui lo dirigesse la sua mente, cosicché la Divinità suprema, alla cui devozione ci dedichiamo liberamente, possa continuare ad accordarci benevolenza e favore.(4) Di conseguenza vi facciamo sapere che, senza riguardo per qualsiasi ordine precedente riguardante i Cristiani, a tutti coloro che scelgono di seguire tale religione deve essere permesso di rimanervi in assoluta libertà, e non devono essere disturbati in alcun modo. (5) E crediamo che sia giusto ribadire che, tra le cose affidate alla tua responsabilità, l’indulgenza che abbiamo accordato ai Cristiani in materia religiosa è ampia e senza condizioni; (6) e che tu capisca che allo stesso modo l’esercizio aperto e tranquillo della propria religione è accordato a tutti gli altri, alla stessa maniera dei Cristiani. Infatti è opportuno per la stabilità dello stato e per la tranquillità dei nostri tempi che a ogni individuo sia accordato di praticare la religione secondo la propria scelta; e su questo non prevediamo deroghe, per l’onore dovuto a ogni religione.
(7) Inoltre, per quanto riguarda i Cristiani, in passato abbiamo dato certi ordini riguardanti i luoghi di cui essi si servivano per le loro assemblee religiose. Ora desideriamo che tutte le persone che hanno acquistato simili luoghi, dal fisco o da chiunque altro, li restituiscano ai Cristiani, senza per questo chiedere denaro o un altro prezzo, e che questo sia fatto senza esitazione. (8) Desideriamo anche che quelli che hanno ottenuto qualche diritto su questi luoghi come donazione, similmente restituiscano tale diritto ai Cristiani: riservando sempre il diritto a costoro, che hanno acquistato per un prezzo o ricevuto gratuitamente, di fare domanda al giudice del distretto per ottenere un bene equivalente dalla nostra benevolenza. Tutti quei luoghi devono, in virtù del tuo intervento, essere restituiti ai Cristiani subito e senza indugio. (9) E dato che sembra che, oltre ai luoghi dedicati ai riti religiosi, i Cristiani possedessero altri luoghi che non appartenevano a singole persone ma alla loro comunità, ovvero alle loro chiese, tutte queste cose vogliamo che siano comprese nella legge espressa qui sopra, e desideriamo che siano restituite alla comunità e alle chiese senza esitazione né controversia: sempre restando ferma la possibilità, da parte di quelli che restituiscono senza domandare prezzo, di chiedere un’indennità affidandosi alla nostra benevolenza. (10) Nel mettere in pratica tutto ciò in favore dei Cristiani, dovrai usare la massima diligenza, affinché i nostri ordini siano eseguiti senza indugio, e soddisfatto il nostro obiettivo di assicurare la tranquillità pubblica. (11) E così possa il favore divino, di cui abbiamo già goduto negli affari della più grave importanza, continuare ad accordarci il successo, per il bene della cosa pubblica. (12) E affinché questo editto sia noto a tutti, desideriamo che facendo uso della tua autorità tu faccia sì che sia pubblicato ovunque”. [1]
In questo Editto fu presa cura di parlare di tutte le altre religioni come incluse in questo provvedimento. Ad ogni modo, poiché tutte avevano la licenza ed erano contente con la loro condizione, non fece differenza per la loro condizione. L’oggetto dell’Editto era la Chiesa Cristiana.
Alcune enfasi sono ovvie nel testo ed è necessario citarle tutte per fargli giustizia. Primo, l’interesse principale è chiaramente dichiarato, “Il bene e la sicurezza de bene comune”. Il benessere di Roma ora impone che i Cristiani, un corpo di credenti molto considerevole, sia incluso nella vita di Roma. Non era più sensato fare la guerra ad un gruppo così importante. L’Editto fino ad un certo punto chiaramente pragmatico. Il passo fu descritto come “altamente consono con la giusta ragione”, e perciò come una buona decisione amministrativa.
Secondo, la libertà o indulgenza garantita ai Cristiani è descritta dall’Editto come “ampia e incondizionata”. Era libertà per “il libero e aperto esercizio” della loro fede. L’Editto non pone clausole qualificanti sulla libertà della chiesa, né intese farlo. Era un trattato di pace, e la chiesa aveva vinto. Roma salvava la faccia mentre si arrendeva alla chiesa. Qualcuno ha giudicato questo passo nei termini di susseguenti tentativi di controllare la chiesa. Questo è fraintendere la storia, e pure di ascrivere a Costantino un piano e una politica a lungo termine. Il fatto puro e semplice è che fu garantita la libertà. Inoltre, fu un passo radicale nel fatto che,non solo fu riconosciuta la libertà della chiesa, ma quella di tutti gli individui, una radicale rottura col passato. “Abbiamo quindi ritenuto una buona misura, e consona a un corretto giudizio, che a nessun uomo sia negata la facoltà di aderire ai riti dei Cristiani, o di qualsiasi altra religione a cui lo dirigesse la sua mente, cosicché la Divinità suprema, alla cui devozione ci dedichiamo liberamente, possa continuare ad accordarci benevolenza e favore.” Questo significò libertà di religione per tutti. I culti pagani erano contenti con la vecchia risoluzione e non avevano desiderio di libertà. La libertà era ora il diritto di individui e di gruppi.
Terzo, fu ordinata la restituzione. Tutti gli edifici ecclesiastici precedentemente espropriati e confiscati dovevano essere restituiti. Lo stato avrebbe indennizzato tutti gli attuali proprietari. Allo stesso tempo,l’immunità e la restituzione era stata fatta includendo tutte le organizzazioni ed agenzie Cristiane. In questo modo c’era libertà per quelle che noi oggi chiamiamo organizzazioni “para-ecclesiali”.
Quarto, arriviamo ad un aspetto significativo dell’Editto che non può essere ignorato quanto il suo pragmatismo. Costantino parla dell’ “esperienza” del “favore divino”. Il riferimento non è specificamente cristiano. È abbastanza possibile o probabile che l’esperienza religiosa di Costantino, qualunque fosse stata, abbia avuto un carattere sincretista. Il fatto è che i Cristiani ne furono i beneficiari, il che ci dice dove Costantino vide esserci il favore divino. Né nell’Editto, né susseguentemente, alcun altra religione fu beneficiaria.
Per quanto pragmatico, e per quanto dettato dalle circostanze, l’Editto di Milano è una pietra miliare nella storia della libertà religiosa.
Susseguentemente vi entrò della confusione. Costantino diede dei sussidi a degli ecclesiastici, entrò in materia di disciplina ecclesiastica, legislò in favore della chiesa, e così via. Per quanto uomini oggi deplorino alcuni di questi passi, è importante riconoscere che sia Costantino sia la chiesa dei suoi giorni giudicò la questione diversamente. A quel tempo la differenza tra l’imperatore come uomo e l’imperatore come capo dello stato era una linea sottile se affatto una linea. Il tesoro imperiale e personale del governante era essenzialmente lo stesso; l’interesse dell’imperatore diventava facilmente l’interesse dello stato. Sia Costantino, sia la chiesa videro le sue azioni come evidenze di interesse personale e di amicizia. Poiché egli era il loro grande amico, era facile contare su di lui. Come conseguenza, ciò che cominciò nell’Editto come libertà religiosa, divenne nel tempo la tolleranza e l’istituzione della sola chiesa, ad esclusione delle altre religioni e ad esclusione degli eretici. Questo portò alla lotta degli Ariani e di altri eretici per ottenere questa condizione di “chiesa istituita” e di escludere gli ortodossi, come nei giorni di Atanasio.
La tolleranza significa sempre anche intolleranza. Se una particolare religione o branchia di religione è tollerata, allora lo stato ha stabilito le posizioni sostenibili per l’esistenza . Può per legge escludere ogni altro gruppo che non raggiunge queste posizioni sostenibili. In qualsiasi momento lo stato dica quale chiesa o setta possa esistere, in quel momento ha istituzionalizzato quel gruppo particolare ed escluso altri.
Una forma fu in questo modo posta, la quale ebbe ripercussioni nella storia dell’Occidente fino al presente.
[1] Lattanzio:De Mortibus Persecutorum.